Ordinanza n. 264/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi e/o alla demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire, con preavviso di applicazione della sanzione pecuniaria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario o destinatario dell’ordinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza dirigenziale comunale adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, nonché le relazioni di sopralluogo, i verbali, gli accertamenti, le relazioni tecniche e gli ulteriori atti istruttori posti a fondamento del provvedimento, inclusi quelli della Polizia Locale, della Guardia di Finanza e dell’Ufficio Tecnico Comunale. Il testo dell’ordinanza cautelare non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; dà atto soltanto che le questioni poste con il gravame richiedono un approfondimento nella fase di merito. È stato inoltre dedotto un pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’ordinanza.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza impugnata. La misura è stata ritenuta giustificata dalla natura del pregiudizio dedotto e dall’opportunità di consentire una decisione di merito su una situazione ancora integra. Il Collegio ha precisato che le questioni prospettate richiedono un approfondimento nella fase di merito, senza pronunciarsi definitivamente sulla legittimità dell’ordinanza edilizia né sui singoli motivi di ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata per il 5 luglio 2027 l’udienza pubblica per la trattazione del merito.
Norme richiamate
Ordinanza per la ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi e/o alla demolizione opere eseguite in assenza di permesso di costruire
La norma è indicata quale base giuridica dell’ordinanza edilizia impugnata; il testo dell’ordinanza cautelare non ne interpreta specificamente i presupposti.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Preavviso di applicazione sanzione art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata nell’atto impugnato quale base del preavviso di applicazione della sanzione pecuniaria; il giudice cautelare non ne esamina in modo definitivo l’applicazione.
È richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare; il TAR accoglie la richiesta e sospende l’efficacia dell’atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’efficacia di un’ordinanza edilizia può essere sospesa quando la natura del pregiudizio derivante dalla sua esecuzione renda opportuno preservare la situazione di fatto fino alla decisione di merito.
- Quando le questioni dedotte contro un provvedimento edilizio richiedono un approfondimento incompatibile con la definizione sommaria della fase cautelare, il giudice può concedere una tutela interinale limitata alla sospensione dell’atto, rinviando l’esame definitivo alla fase di merito.
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