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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18790/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Catania Adriano impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta impropria per causazione dolosa del fallimento, in qualità di amministratore unico della societa' "CAT.UT.TRANS SRL". Deduceva: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova, lamentando inadeguata valutazione della consulenza tecnica di parte (dott.ssa Salvia) e errata valutazione della deposizione del teste Maisano; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) il motivo volto a denunciare un presunto travisamento dei fatti fosse inammissibile in questa sede, atteso il divieto per la Cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze probatorie; b) il ricorso mancasse del requisito di autosufficienza, poiché non erano integralmente trascritti o allegati gli atti specifici richiamati; c) il diniego delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di appello era fondato sulla esistenza di precedenti penali e sulla gravità dei fatti, motivazione conforme alla giurisprudenza dominante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamata per ricordare che nella sede di legittimità non è consentito dedurre il mero travisamento del fatto o rinnovare la valutazione del merito probatorio; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove

  • art. 62-bis c.p.

    Norma invocata dal ricorrente per ottenere le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il diniego può trovare giustificazione sulla base della gravità della condotta e dei precedenti penali dell'imputato

  • art. 165-bis, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (come inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)

    Riferita in tema di obblighi di indicazione e allegazione degli atti da parte del ricorrente; la Corte ha sottolineato l'onere di rendere il ricorso autosufficiente mediante l'allegazione o la trascrizione degli atti contestati

  • art. 616 c.p.p.

    Norma utilizzata per la condanna alle spese processuali e per la comminazione della somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende, dovuta all'evidente inammissibilità del ricorso

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito)

    Richiamate in relazione alla facoltà di depositare una requisitoria scritta e alle regole temporanee sulla trattazione orale in udienza pubblica; utilizzate per motivare la modalità di deposito della memoria del Pubblico Ministero

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile chiedere la riconsiderazione del merito probatorio: i vizi che si limitano a una diversa lettura delle prove sono inammissibili
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: gli atti, le trascrizioni o i documenti essenziali richiamati devono essere integralmente indicati e allegati o trascritti, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo se fondato sulla gravità della condotta o sull'esistenza di precedenti penali dell'imputato, secondo consolidata giurisprudenza
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di somme a titolo di ammenda processuale ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza prima di proporre impugnazioni
  • Per contestare valutazioni probatorie del giudice di merito, è necessario individuare vizi di diritto o errori formali sostanziali (es. nullità, violazioni di norme processuali) non meramente una diversa ricostruzione dei fatti

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