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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24124/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato al concorso ordinario per dirigenti scolastici bandito nel 2004, risultando idoneo in una determinata regione e settore formativo. Per l'a.s. 2008/2009 esercitava la facoltà prevista dall'art. 24-quinquies del D.L. n. 248/2007, chiedendo la nomina in altra regione e in diverso settore formativo. Un primo elenco ministeriale lo includeva tra i destinatari della nomina, poi sostituito da un nuovo elenco che lo escludeva in favore di idonei del concorso riservato bandito nel 2006. Egli agiva quindi per l'accertamento del diritto alla nomina e per il risarcimento delle differenze retributive. In cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 24-quinquies del D.L. n. 248/2007 e dell'art. 1, commi 605, lett. c), e 619, della L. n. 296/2006, sostenendo che lo spostamento in altra regione o settore fosse consentito solo nell'ambito della medesima tipologia concorsuale, con inserimento in coda alla graduatoria del concorso di provenienza, e non anche in una graduatoria riferita a concorso diverso. Censurava inoltre l'interpretazione della Corte d'appello, che aveva ritenuto irrilevante la provenienza concorsuale e decisiva solo la collocazione in coda alla graduatoria di destinazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso, ritenendo erronea l'interpretazione della Corte d'appello sulla disciplina delle nomine intersettoriali e interregionali dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2008/2009. Ha affermato che l'art. 24-quinquies del D.L. n. 248/2007 consente lo spostamento in altra regione o settore solo nell'ambito della medesima tipologia concorsuale, con inserimento alla fine della relativa graduatoria, e non legittima l'inserimento in una graduatoria relativa a un concorso diverso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, perché riesamini la domanda risarcitoria applicando tale criterio interpretativo e provveda anche sulla quantificazione del danno e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 24-quinquies del D.L. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008

    "nell'ambito della medesima tipologia concorsuale"; "previo inserimento alla fine della relativa graduatoria"

    La nomina su posti vacanti in diverso settore formativo e/o in altra regione è consentita solo restando nell'ambito della medesima tipologia concorsuale di provenienza e con inserimento in coda alla graduatoria corrispondente; la norma non consente commistioni tra concorsi diversi.

  • art. 1, commi 605, lett. c), e 619, L. n. 296/2006

    La disciplina è richiamata come contesto normativo che, secondo la Corte, impone di mantenere fermo il riferimento alla tipologia concorsuale e al completamento delle nomine secondo l'ordine previsto.

  • art. 379 c.p.c.

    È richiamato solo per la richiesta del MIUR di partecipare all'udienza di discussione.

Massime di principio

  • Quando una norma consente lo scorrimento o la nomina su posti vacanti in sede o settore diverso, il limite testuale della "medesima tipologia concorsuale" deve essere rispettato come elemento strutturale della fattispecie.
  • L'inserimento "alla fine della graduatoria" opera nella graduatoria coerente con il concorso di provenienza e non può essere usato per neutralizzare il criterio della provenienza concorsuale o per rendere indifferente il concorso da cui si proviene.
  • In presenza di più graduatorie riferite a concorsi diversi, la priorità tra aspiranti non può essere ricostruita prescindendo dal dato normativo che distingue le procedure concorsuali; l'interprete non può attribuire alla norma un effetto di interconcorsualità non espresso dal testo.
  • In sede di legittimità, la violazione di legge è ravvisabile quando la sentenza di merito costruisce un criterio applicativo incompatibile con il tenore letterale della disposizione e con il contesto normativo applicabile al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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