Cassazione Civile, Ordinanza n. 23861/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Due soggetti, in qualità di fideiussori delle obbligazioni bancarie di una società fallita, avevano agito per ottenere l'accertamento negativo della propria obbligazione fideiussoria verso la banca, sostenendo la nullità di clausole dei contratti di conto corrente della società garantita e chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente annotate, oltre al risarcimento del danno. La corte territoriale aveva respinto nel merito tali domande per difetto di prova, ritenendo che la richiesta di esibizione della documentazione bancaria ex art. 210 c.p.c. non fosse accoglibile perché la richiesta ex art. 119 t.u.b. era stata formulata solo dopo l'introduzione del giudizio. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno censurato: 1) la violazione degli artt. 119, comma 4, t.u.b. e 210 c.p.c., sostenendo che il diritto di ottenere la documentazione bancaria potesse essere esercitato anche in corso di causa; 2) la violazione degli artt. 117 t.u.b., 1284, 1346, 2033 e 2697 c.c., assumendo che, in mancanza di pattuizione scritta degli interessi ultralegali, questi dovessero essere rideterminati al tasso legale o BOT, e che commissioni di massimo scoperto, spese e competenze fossero state applicate senza valida pattuizione; 3) l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione delle norme sulla consulenza tecnica contabile, per la mancata ammissione di una CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria degli ultimi dieci anni può essere esercitato anche nel corso del giudizio tramite istanza ex art. 210 c.p.c., purché la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca e questa non vi abbia ottemperato senza giustificazione, essendo sufficiente che al momento dell'istanza siano decorsi i novanta giorni previsti dall'art. 119, comma 4, t.u.b. Non è quindi necessario che la richiesta sia stata formulata prima dell'introduzione della causa. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.)
Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
La norma è letta come presidio del principio di trasparenza bancaria e come fonte di un diritto potestativo del cliente a ottenere la documentazione, esercitabile anche in giudizio, purché la richiesta sia stata previamente rivolta alla banca e sia decorso il termine di novanta giorni senza giustificato adempimento.
L'istanza di esibizione può essere proposta nel giudizio per ottenere documentazione bancaria non consegnata, ma non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova né essere usata con finalità esplorative.
artt. 116, 117 e 118 d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.)
Sono richiamati come norme che, insieme all'art. 119 t.u.b., attuano il principio di trasparenza dell'attività bancaria, sia nella fase precontrattuale sia nella stipulazione sia nell'esecuzione del rapporto.
È evocato dai ricorrenti per sostenere la necessità della forma scritta e della pattuizione espressa di interessi e condizioni economiche nei rapporti bancari.
È richiamato dai ricorrenti per sostenere la rideterminazione degli interessi in difetto di valida pattuizione.
È richiamato dai ricorrenti in relazione alla determinatezza/indeterminatezza delle pattuizioni economiche bancarie.
È richiamato dai ricorrenti per fondare la domanda di restituzione delle somme indebitamente annotate.
È richiamato dai ricorrenti in tema di riparto dell'onere della prova circa la validità delle pattuizioni e l'addebito delle somme.
È citato dai ricorrenti insieme alle norme sulla consulenza tecnica per censurare il mancato espletamento della CTU contabile.
È citato dai ricorrenti insieme alle norme sulla consulenza tecnica per censurare il mancato espletamento della CTU contabile.
È citato dai ricorrenti insieme alle norme sulla consulenza tecnica per censurare il mancato espletamento della CTU contabile.
È menzionato nel racconto della vicenda perché la Corte territoriale aveva eliminato la condanna risarcitoria ex art. 96, terzo comma, ritenendo non dimostrata la mala fede processuale.
Massime di principio
- Il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni ha natura di diritto potestativo e costituisce strumento di trasparenza bancaria; esso può essere esercitato anche in corso di causa mediante istanza di esibizione, purché sia stata previamente formulata richiesta alla banca e siano decorsi i novanta giorni previsti dalla legge senza giustificato riscontro.
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è ammissibile solo se la documentazione non sia altrimenti acquisibile con altri mezzi e non può essere utilizzato per sopperire alla totale inerzia probatoria della parte o per svolgere ricerche esplorative.
- In presenza di censura relativa alla mancata produzione della documentazione bancaria, il giudice di merito deve verificare se il cliente abbia effettivamente esercitato il diritto ex art. 119 t.u.b. e se la banca abbia omesso senza giustificazione la consegna, non potendo esigere che la richiesta sia stata formulata prima della proposizione della domanda giudiziale.
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