Cassazione Penale, Ordinanza n. 05530/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena pecuniaria ma confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza. Il ricorso deduceva vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi meno grave di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, sostenendo in sostanza che il tasso alcolemico accertato con etilometro non consentisse di ricostruire con certezza lo stato di ebbrezza esistente al momento della guida, anche in ragione dell'intervallo temporale tra la guida e il test.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico, assertivo e privo di specificità, perché non si confrontava davvero con la motivazione della Corte d'appello e riproponeva censure già esaminate e correttamente disattese. Ha inoltre ritenuto logica e congrua la valutazione di merito, fondata su una pluralità di elementi convergenti: indici sintomatici dello stato di ebbrezza osservati al controllo e due misurazioni etilometriche molto elevate. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 186, commi 1 e 2, lett. c), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Integra la fattispecie più grave di guida in stato di ebbrezza sulla base di un tasso alcolemico elevato, accertabile mediante etilometro e corroborato da indici sintomatici.
art. 186, comma 2, lett. b), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Invocato dalla difesa come ipotesi meno grave, ma la riqualificazione è stata esclusa perché incompatibile con gli esiti probatori valorizzati dal giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per escludere la condanna alla sanzione pecuniaria solo quando sia ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la motivazione della sentenza di merito è inammissibile se non indica specificamente gli errori di diritto o le illogicità decisive.
- La valutazione dello stato di ebbrezza può essere fondata cumulativamente su indici sintomatici osservati dagli operanti e sugli esiti dell'etilometro; la difesa non può limitarsi a prospettare ricostruzioni congetturali alternative prive di supporto probatorio.
- Il decorso di un breve intervallo di tempo tra la guida e l'alcoltest non incide di per sé sull'attendibilità dell'accertamento, mentre la necessità di ulteriori riscontri è evocabile solo quando il lasso temporale sia particolarmente ampio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella sua proposizione, conseguono le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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