Cassazione Penale, Sentenza n. 11984/2025 del 26/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 09/05/2024. Le censure principali sono: (i) per entrambi, la mancata o insufficiente valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 c.p.; (ii) per entrambi, la mancata prova della provenienza furtiva dei beni contestati a titolo di ricettazione (capo 4) e la dedotta illogicità/insufficienza della motivazione che ha ritenuto la provenienza delittuosa sulla base del mero possesso insieme ad altri beni rubati; (iii) per Pattusi, la carenza di motivazione specifica circa i singoli beni attribuiti al capo 4) e rilevate presunte nullità/formalità (divergenza tra motivazione e dispositivo e la condanna alle spese dopo rideterminazione della pena); (iv) per Caldaras, che la Corte di appello non ha osservato i criteri di valutazione della prova indicati dalla Corte di legittimità nel rinvio e che non sussiste prova della sua responsabilità né della provenienza furtiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: (a) dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto a Caldaras relativo al capo 4) (ricettazione) e ha annullato senza rinvio la sentenza nella parte relativa a quel capo, rideterminando la pena per i restanti capi già definiti con giudicato: per Caldaras pena rideterminata in anni 1, mesi 3 e giorni 10 di reclusione e euro 333,00 di multa; (b) accolta parzialmente la doglianza di Pattusi con riferimento all'assenza di motivazione specifica circa il riconoscimento/ esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 c.p. sul reato di ricettazione (capo 4): la Cassazione ha annullato la decisione della Corte d'appello nella parte relativa a quella attenuante con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame e nuova determinazione della pena; (c) respinte le restanti censure sulla sussistenza della ricettazione in relazione a Pattusi (la Corte di merito ha validamente valutato la prova logica desunta dalle circostanze di rinvenimento), e assorbite le ulteriori censure di Pattusi relative a divergenze dispositive e spese.
Norme richiamate
Circostanza attenuante (valore limitato della cosa): la Corte ritiene che, per valutare l'attenuante, vada considerato il valore dei soli beni relativi al reato di ricettazione contestato, non il valore complessivo degli oggetti rinvenuti per altri capi.
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Delitto contestato: la Corte ricorda che la ricettazione può essere accertata anche senza individuare il preciso reato presupposto se la prova logica dimostra la provenienza illecita dei beni.
art. 157 e art. 161 cod. pen. (prescrizione)
Determinazione del termine prescrizionale e sue modificazioni (aumento per recidiva, computo del termine massimo) utilizzate per accertare l'estinzione del reato di Caldaras.
art. 83, comma 4, D. L.vo 18/20
Periodo di sospensione dei termini processuali dovuto all'emergenza epidemiologica considerato nel calcolo della prescrizione (64 giorni).
art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.
Potere della Cassazione di rideterminare la pena a seguito dell'annullamento parziale o dell'estinzione di talune imputazioni: applicato per rideterminare la pena di Caldaras eliminando il segmento relativo alla continuazione con il capo prescritto.
art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Norma che legittima il rinvio per nuovo giudizio limitatamente ai punti annullati dalla Cassazione: utilizzata per rinviare la posizione di Pattusi su riconoscimento dell'attenuante e determinazione della pena.
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione relativi a violazione di norme sostanziali e vizi di motivazione: richiamati a fondamento dei motivi proposti dai difensori.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Possibilità di pronuncia di estinzione del reato in sede di legittimità in presenza di determinate condizioni: richiamata nella valutazione della prescrizione.
Nullità relative alla divergenza tra motivazione e dispositivo: invocate dalla difesa di Pattusi ma poi assorbite dalla Corte.
Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese: la difesa lamentava inosservanza, ma la questione è risultata assorbita o non decisiva dopo le statuizioni della Cassazione.
art. 627, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata nella censura di Caldaras in riferimento ai criteri di valutazione della prova indiziaria e all'adeguatezza della motivazione in sede di rinvio.
Richiamato nella prospettazione difensiva (riferimento generale ai principi del diritto penale), incentrato sulla mancanza di prova della responsabilità penale di Caldaras.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, non è necessario individuare il preciso reato presupposto o la singola persona offesa: è sufficiente la prova logica, desunta dalle caratteristiche del bene e dalle circostanze del possesso, che renda probabile la provenienza illecita.
- La valutazione della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 c.p. deve riferirsi al valore dei beni oggetto del singolo reato contestato; non è corretto basarsi sul valore complessivo di altri beni pertinenti a distinti capi d'imputazione.
- La semplice detenzione di beni insieme ad altri oggetti di provenienza furtiva e l'assenza di plausibili giustificazioni possono legittimare, se adeguatamente motivate, la presunzione di provenienza illecita, ma la decisione deve motivare specificamente per ciascun bene o capo contestato.
- In caso di annullamento parziale per vizio motivazionale relativo ad una circostanza attenuante, la Cassazione può rinviare ad altra sezione per riesame specifico della circostanza e per la rinnovata determinazione della pena.
- Quando scatta la prescrizione per uno degli imputati su un capo, la Cassazione può annullare senza rinvio la parte prescritta e procedere alla rideterminazione della pena per i capi rimasti definitiv i, eliminando segmenti di pena applicati per continuazione con il capo estinto.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerate tutte le modificazioni previste dalla legge (aumenti per recidiva, sospensioni straordinarie come quella per COVID): questi elementi possono determinare l'estinzione del reato anche se il fatto è stato ritenuto da merito.
- Le censure che si limitano a proporre una diversa interpretazione delle risultanze di merito non superano la soglia di rilevanza ai sensi dell'art. 606 c.p.p. se la motivazione della Corte d'appello risulta logicamente coerente e ancorata agli elementi probatori.
- Contestazioni circa divergenza tra motivazione e dispositivo o nullità formali devono essere prospettate con specificità: se la Corte di cassazione ritiene il vizio non decisivo o assorbito dalle statuizioni prevail, la censura non produce effetto.
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