Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11984/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 09/05/2024. Le censure principali sono: (i) per entrambi, la mancata o insufficiente valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 c.p.; (ii) per entrambi, la mancata prova della provenienza furtiva dei beni contestati a titolo di ricettazione (capo 4) e la dedotta illogicità/insufficienza della motivazione che ha ritenuto la provenienza delittuosa sulla base del mero possesso insieme ad altri beni rubati; (iii) per Pattusi, la carenza di motivazione specifica circa i singoli beni attribuiti al capo 4) e rilevate presunte nullità/formalità (divergenza tra motivazione e dispositivo e la condanna alle spese dopo rideterminazione della pena); (iv) per Caldaras, che la Corte di appello non ha osservato i criteri di valutazione della prova indicati dalla Corte di legittimità nel rinvio e che non sussiste prova della sua responsabilità né della provenienza furtiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: (a) dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto a Caldaras relativo al capo 4) (ricettazione) e ha annullato senza rinvio la sentenza nella parte relativa a quel capo, rideterminando la pena per i restanti capi già definiti con giudicato: per Caldaras pena rideterminata in anni 1, mesi 3 e giorni 10 di reclusione e euro 333,00 di multa; (b) accolta parzialmente la doglianza di Pattusi con riferimento all'assenza di motivazione specifica circa il riconoscimento/ esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 c.p. sul reato di ricettazione (capo 4): la Cassazione ha annullato la decisione della Corte d'appello nella parte relativa a quella attenuante con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame e nuova determinazione della pena; (c) respinte le restanti censure sulla sussistenza della ricettazione in relazione a Pattusi (la Corte di merito ha validamente valutato la prova logica desunta dalle circostanze di rinvenimento), e assorbite le ulteriori censure di Pattusi relative a divergenze dispositive e spese.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante (valore limitato della cosa): la Corte ritiene che, per valutare l'attenuante, vada considerato il valore dei soli beni relativi al reato di ricettazione contestato, non il valore complessivo degli oggetti rinvenuti per altri capi.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Delitto contestato: la Corte ricorda che la ricettazione può essere accertata anche senza individuare il preciso reato presupposto se la prova logica dimostra la provenienza illecita dei beni.

  • art. 157 e art. 161 cod. pen. (prescrizione)

    Determinazione del termine prescrizionale e sue modificazioni (aumento per recidiva, computo del termine massimo) utilizzate per accertare l'estinzione del reato di Caldaras.

  • art. 83, comma 4, D. L.vo 18/20

    Periodo di sospensione dei termini processuali dovuto all'emergenza epidemiologica considerato nel calcolo della prescrizione (64 giorni).

  • art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.

    Potere della Cassazione di rideterminare la pena a seguito dell'annullamento parziale o dell'estinzione di talune imputazioni: applicato per rideterminare la pena di Caldaras eliminando il segmento relativo alla continuazione con il capo prescritto.

  • art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Norma che legittima il rinvio per nuovo giudizio limitatamente ai punti annullati dalla Cassazione: utilizzata per rinviare la posizione di Pattusi su riconoscimento dell'attenuante e determinazione della pena.

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione relativi a violazione di norme sostanziali e vizi di motivazione: richiamati a fondamento dei motivi proposti dai difensori.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Possibilità di pronuncia di estinzione del reato in sede di legittimità in presenza di determinate condizioni: richiamata nella valutazione della prescrizione.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Nullità relative alla divergenza tra motivazione e dispositivo: invocate dalla difesa di Pattusi ma poi assorbite dalla Corte.

  • art. 592 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese: la difesa lamentava inosservanza, ma la questione è risultata assorbita o non decisiva dopo le statuizioni della Cassazione.

  • art. 627, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata nella censura di Caldaras in riferimento ai criteri di valutazione della prova indiziaria e all'adeguatezza della motivazione in sede di rinvio.

  • art. 3 cod. pen.

    Richiamato nella prospettazione difensiva (riferimento generale ai principi del diritto penale), incentrato sulla mancanza di prova della responsabilità penale di Caldaras.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, non è necessario individuare il preciso reato presupposto o la singola persona offesa: è sufficiente la prova logica, desunta dalle caratteristiche del bene e dalle circostanze del possesso, che renda probabile la provenienza illecita.
  • La valutazione della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 c.p. deve riferirsi al valore dei beni oggetto del singolo reato contestato; non è corretto basarsi sul valore complessivo di altri beni pertinenti a distinti capi d'imputazione.
  • La semplice detenzione di beni insieme ad altri oggetti di provenienza furtiva e l'assenza di plausibili giustificazioni possono legittimare, se adeguatamente motivate, la presunzione di provenienza illecita, ma la decisione deve motivare specificamente per ciascun bene o capo contestato.
  • In caso di annullamento parziale per vizio motivazionale relativo ad una circostanza attenuante, la Cassazione può rinviare ad altra sezione per riesame specifico della circostanza e per la rinnovata determinazione della pena.
  • Quando scatta la prescrizione per uno degli imputati su un capo, la Cassazione può annullare senza rinvio la parte prescritta e procedere alla rideterminazione della pena per i capi rimasti definitiv i, eliminando segmenti di pena applicati per continuazione con il capo estinto.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerate tutte le modificazioni previste dalla legge (aumenti per recidiva, sospensioni straordinarie come quella per COVID): questi elementi possono determinare l'estinzione del reato anche se il fatto è stato ritenuto da merito.
  • Le censure che si limitano a proporre una diversa interpretazione delle risultanze di merito non superano la soglia di rilevanza ai sensi dell'art. 606 c.p.p. se la motivazione della Corte d'appello risulta logicamente coerente e ancorata agli elementi probatori.
  • Contestazioni circa divergenza tra motivazione e dispositivo o nullità formali devono essere prospettate con specificità: se la Corte di cassazione ritiene il vizio non decisivo o assorbito dalle statuizioni prevail, la censura non produce effetto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.