Ordinanza n. 1360/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a., quanto al ricorso introduttivo: “Dell’ordinanza R.G. n. 44 del 24.03.2026, notificata a mezzo pec all’odierno ricorrente dal Comune di Capua in pari data, con la quale il Responsabile del Settore III ordinava la sospensione dell’attività commerciale condotta dal sig. Eliseo Pasquale e sita in Capua alla via Napoli (ex Piazza D’Armi). Della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90, prot. n. 6694 del 04/03/2026, disposta consegnata al sig. Eliseo in data 09/03/2026 e finalizzata alla sospensione dell’attività commerciale. Della nota prot. n. 4519 del 12/02/2026 a mezzo della quale il Comando di Polizia Municipale ha effettuato il sopralluogo presso l’attività commerciale denominata “Dal Grande Fratello”, attività di somministrazione di alimenti e bevande, e accertava che l’attività alla data del 12/12/2026 risultava regolarmente “in essere”, richiamata sia nella comunicazione di avvio del procedimento del 04/03/2026 trasmessa al sig. Eliseo in data 09/03/2026 e sia nell’ordinanza di sospensione dell’attività n. 44 del 24/03/2026. Di ogni altro atto e provvedimento connesso, collegato e/o conseguente a quello impugnato dal quale possa derivare un pregiudizio agli interessi di parte ricorrente.” quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 23 aprile 2026: “Dell’ordinanza R.G. n. 60 del 22/04/2026, notificata a mezzo pec in pari data, all’odierno ricorrente dal Comune di Capua, con la quale il Responsabile del Settore III, Programmazione e Pianificazione Territoriale, ha ordinato la “chiusura e revoca dell’autorizzazione dell’attività commerciale Dal Grande Fratello”.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che disponeva la chiusura e la revoca dell’autorizzazione dell’attività commerciale, nonché la precedente ordinanza di sospensione dell’attività
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza R.G. n. 44 del 24 marzo 2026, con cui il Comune di Capua aveva disposto la sospensione dell’attività commerciale denominata “Dal Grande Fratello”, la comunicazione di avvio del procedimento e la nota della Polizia Municipale relativa al sopralluogo presso l’esercizio. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza R.G. n. 60 del 22 aprile 2026, con cui il Comune ha disposto la revoca dell’autorizzazione rilasciata nel 2005 per la somministrazione di alimenti e bevande e la chiusura immediata dell’attività. In sede cautelare la ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti e ha chiesto la sospensione della loro efficacia. Dal testo emerge che la vicenda è collegata alla presenza di strutture indicate come abusive nell’ordinanza di ripristino n. 1/2024; il Comune aveva adottato una diffida a demolire, ma non aveva ancora completato il procedimento previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente all’ordinanza R.G. n. 60 del 22 aprile 2026, sospendendone l’efficacia. Il Collegio ha ritenuto sussistente il pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 c.p.a., valutato alla luce del bilanciamento degli interessi e degli effetti medio tempore della chiusura e della revoca dell’autorizzazione relativa a un’attività esercitata da tempo. La sospensione è stata tuttavia disposta con il limite dell’inibizione all’utilizzo delle strutture indicate come abusive nell’ordinanza di ripristino n. 1/2024. Il giudice ha valorizzato anche il fatto che il Comune aveva adottato soltanto una diffida a demolire e non aveva ancora completato il procedimento previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001. Ogni statuizione sulle spese della fase cautelare è stata rimessa alla decisione definitiva. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 3 febbraio 2027.
Norme richiamate
pregiudizio grave e irreparabile
La sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento è giustificata quando, considerando il bilanciamento degli interessi contrapposti e gli effetti medio tempore, ricorre un pregiudizio grave e irreparabile.
procedimento previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001
La mancata conclusione del procedimento previsto per gli interventi eseguiti su suolo pubblico è stata valorizzata dal giudice nella valutazione cautelare della legittimità e degli effetti dell’ordinanza comunale di chiusura e revoca.
art. 5, comma 1, lett. d), l. 287/1991
esercizio della somministrazione di alimenti e bevande analcoliche
È la disposizione richiamata nell’autorizzazione alla somministrazione oggetto di revoca.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio grave e irreparabile deve essere valutato attraverso il bilanciamento concreto degli interessi contrapposti e degli effetti che il provvedimento produrrebbe durante il giudizio.
- La sospensione cautelare di un provvedimento di chiusura e revoca dell’autorizzazione commerciale può essere concessa quando l’attività è esercitata da tempo e la misura determina un’immediata interruzione dell’attività economica, purché siano salvaguardate le esigenze di tutela edilizia relative alle strutture abusive.
- La sospensione dell’ordinanza di chiusura non comporta necessariamente la possibilità di utilizzare strutture già individuate come abusive da precedenti provvedimenti di ripristino: il giudice può modulare la misura cautelare vietandone l’utilizzo.
- Nella valutazione cautelare della chiusura di un’attività connessa ad abusi edilizi rileva anche la circostanza che il procedimento amministrativo repressivo previsto dall’art. 35 del d.P.R. 380/2001 non sia stato ancora completato.
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