Cassazione Penale, Sentenza n. 892/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per reati di rapina e reati connessi, articolando due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio relativo alla mancanza di quantificazione e motivazione dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione tra i diversi reati satellite; 2) vizio di motivazione sulla dichiarata responsabilità per il reato principale (sub A), con censura della valutazione delle intercettazioni e delle discrepanze rispetto alle dichiarazioni delle persone offese.
La decisione
Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile: la Corte di cassazione non ha potuto riemettere una nuova valutazione dei fatti perché la motivazione del merito è stata ritenuta logica, congrua e priva di vizi tali da giustificare il sindacato di legittimità. Il primo motivo è stato invece accolto in parte: la Corte ha rilevato carenza motivazionale nella specificazione dei singoli aumenti per continuazione (anche indifferenziata tra furto e tentato furto) e nella misura dell'aumento applicato al reato di rapina considerato satellite. Per tali ragioni la Corte ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato contestato al capo S) (tentato furto pluriaggravato commesso tra il 10 e l'11 marzo 2014) e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente a quel reato. Ha altresì annullato la determinazione degli aumenti di pena per i restanti reati e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per un nuovo giudizio sulla quantificazione degli aumenti. In tutto il resto il ricorso è stato rigettato e gli accertamenti di responsabilità residui sono divenuti definitivi.
Norme richiamate
Norma sulla declaratoria delle cause di non punibilità; la Corte può rilevarne l'applicazione d'ufficio quando la questione non richiede nuovi accertamenti di fatto.
Norma sulle circostanze e aumenti di pena; la Corte ha valutato l'assenza di specificazione degli aumenti e l'eventuale incidenza di condizioni soggettive ostative (es. recidiva qualificata).
Rilievata come disciplina più favorevole ai fini della determinazione dei termini di prescrizione applicabili, adottata per calcolare il termine massimo maturato.
Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 (Rv. 282269 - 01)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che richiede un grado di motivazione proporzionato all'entità degli aumenti di pena per continuazione, con indicazioni sulla necessità di consentire la verifica del rapporto di proporzione tra le pene.
Cass. Sez. 6, n. 27429 del 4/07/2006 (Lobriglio) e Cass. Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 (Minervini)
Precedenti che ribadiscono i limiti del sindacato di legittimità in materia di ricostruzione dei fatti: la Cassazione non può riapprezzare librettamente le risultanze di fatto o sostituirsi al giudice del merito.
Massime di principio
- La Corte di cassazione è limitata nel sindacato dei fatti: non può riemettere una nuova valutazione probatoria se la motivazione del giudice intermedio è logica e congrua; le doglianze di fatto spesso risultano inammissibili.
- La motivazione sugli aumenti di pena per continuazione deve indicare i singoli aumenti e consentire la verifica del rapporto di proporzione tra le pene; l'entità della motivazione richiesta è commisurata all'importanza degli aumenti applicati.
- Se la sentenza manca di specificazione sulla quantificazione degli aumenti o applica aumenti in modo indifferenziato, la Cassazione può annullare e rinviare la determinazione a giudice di merito.
- Quando non tutti i motivi di ricorso sono inammissibili, la Cassazione può rilevare d'ufficio questioni di non punibilità o prescrizione purché ciò non richieda nuovi accertamenti di fatto o valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità.
- Le censure basate su valutazioni delle intercettazioni o su presunte incongruenze testimonali richiedono dimostrare l'esistenza di omissioni, contraddizioni manifeste o violazioni delle regole logiche nella motivazione del giudice del merito per superare il divieto di riepilogo probatorio in Cassazione.
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