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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16809/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionaria riscossione)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di un'ingiunzione di pagamento per imposta comunale sulla pubblicità relativa agli anni 2012-2013. La società contribuente contestava l'illegittimità della pretesa deducendo, da un lato, la mancata notifica degli avvisi di accertamento prodromici e, dall'altro, l'erroneo calcolo della superficie pubblicitaria. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la CTR, dopo aver dichiarato inammissibile l'intervento del soggetto che si era qualificato come ex liquidatore, accoglieva il gravame della concessionaria e riteneva provata la notifica degli avvisi. Il ricorso per cassazione è stato proposto dal medesimo soggetto, che lamentava: 1) la violazione di legge in tema di legittimazione ad agire del liquidatore, già amministratore e socio accomandatario; 2) la violazione di legge per l'erronea valutazione della valida notificazione degli atti prodromici all'ingiunzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, che il ricorso per cassazione era stato proposto utilizzando una procura ad litem rilasciata in un momento in cui la società era già stata cancellata dal registro delle imprese, con conseguente inesistenza della procura speciale necessaria ex art. 365 c.p.c. e mancata sanabilità del vizio per il regime processuale applicabile ratione temporis. Ha inoltre evidenziato la carenza di esposizione sommaria dei fatti e, in ogni caso, l'inammissibilità dei motivi per difetto di specificità e autosufficienza, perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata e non trascrivevano gli atti e i documenti rilevanti. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    Per il ricorso per cassazione è necessaria una procura speciale; se manca o è inesistente, il ricorso è inammissibile.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Nel regime applicabile al caso non era consentita la sanatoria dell'inesistenza o mancanza della procura alla lite; la nuova formulazione non era applicabile ratione temporis.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    I motivi devono indicare le norme di diritto violate; la mancata indicazione determina inammissibilità della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto in nome di una società cancellata dal registro delle imprese richiede una procura speciale validamente conferita da un soggetto munito di potere rappresentativo; la procura rilasciata quando il mandante è già estinto è inesistente e non sanabile nel regime processuale applicabile al caso.
  • Quando la società si estingue nel corso del giudizio, la legittimazione all'impugnazione può spettare al socio della società estinta solo se egli allega e prova la qualità in forza della quale agisce; in difetto, la legittimazione può essere negata d'ufficio.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorso deve essere autosufficiente: il ricorrente deve trascrivere o indicare specificamente gli atti e i documenti decisivi per consentire il controllo sulla censura; la mancata trascrizione impedisce lo scrutinio del motivo.
  • È inammissibile il motivo che non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la censura deve confrontarsi con la concreta ragione decisoria posta a base della pronuncia.
  • In tema di notificazione a mezzo posta, l'eventuale contestazione sulla validità della consegna richiede la puntuale riproduzione dell'avviso di ricevimento o della cartolina, al fine di verificare chi abbia ricevuto l'atto e se vi siano elementi di incertezza sulla consegna.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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