Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09322/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, ma la censura, secondo la Corte, mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione del compendio probatorio. La sentenza impugnata aveva già spiegato che l'agente aveva rappresentato come esistente una asta giudiziaria in realtà inesistente, sollecitando con urgenza la consegna di somme di denaro per asserite scansioni procedimentali, così realizzando artifici e raggiri, induzione in errore e conseguimento di un ingiusto profitto con danno altrui.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano dirette a ottenere un diverso apprezzamento delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità, e che comunque erano aspecifiche perché non si confrontavano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La condotta di chi prospetta un'asta giudiziaria inesistente e ottiene denaro mediante tale falsa rappresentazione integra gli artifici e raggiri tipici della truffa, in presenza di induzione in errore e ingiusto profitto con altrui danno.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione della vicenda storica quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione congrua e coerente.
  • La rappresentazione di una situazione inesistente, idonea a indurre la persona offesa a consegnare denaro, integra gli artifici e raggiri rilevanti ai fini della truffa quando sia accertato il nesso tra la falsa prospettazione, l'errore determinato e l'ingiusto profitto con danno altrui.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.