Sentenza n. 1174/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Richiesta dell’Università degli Studi di Sassari di restituzione di euro 84.772,76, corrispondenti agli emolumenti percepiti dal ricercatore per il servizio svolto dal 25 giugno 2020 al 27 ottobre 2022; impugnati inoltre la revoca ministeriale del finanziamento, la clausola contrattuale di restituzione e il disciplinare di attuazione
Esito
Favorevole al ricorrente (ricercatore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, assunto con contratto triennale da ricercatore a tempo determinato finanziato nell’ambito del programma AIM del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, si era dimesso il 27 ottobre 2022, prima del completamento dell’80% del rapporto, per assumere un altro incarico presso l’Università di Napoli Federico II. Dopo la revoca ministeriale del finanziamento e la restituzione da parte dell’Università di euro 137.370,72, l’Ateneo gli aveva chiesto euro 84.772,76, pari alle retribuzioni già corrisposte. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell’art. 21-quinquies l. 241/1990 per mancato indennizzo; violazione di buona fede e legittimo affidamento per la tardività della richiesta; eccesso di potere per travisamento, illogicità, sviamento, difetto di istruttoria e motivazione; nullità e illegittimità della clausola di restituzione e degli atti presupposti per contrasto con il diritto alla retribuzione ex art. 36 Cost., con i principi unionali e con l’art. 1373 c.c.; insussistenza del presupposto della revoca perché, secondo il ricorrente, il rapporto avrebbe superato l’80% della durata; sproporzione della restituzione, equivalente all’intera retribuzione percepita e non commisurata alla prestazione svolta. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto a conservare le somme e, in subordine, il riconoscimento di quanto dovuto per il lavoro prestato. L’Università ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione del disciplinare e sostenuto che l’interruzione anticipata costituiva grave inadempimento, fonte dell’obbligo di tenerla indenne della perdita del finanziamento. Il Ministero ha contestato la propria incidenza sulla posizione del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione dell’Università secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per mancata impugnazione del disciplinare: questo regolava il rapporto di finanziamento tra Ministero e Ateneo e non era direttamente lesivo per il ricercatore; inoltre la controversia riguardava il diritto soggettivo alla retribuzione, da decidere sulla base della disciplina primaria e contrattuale pertinente. Ha accolto la domanda di annullamento limitatamente alla nota restitutoria del 3 giugno 2024. Il rapporto di lavoro subordinato è a esecuzione continuata e, ai sensi dell’art. 1373 c.c., il recesso non incide sulle prestazioni già eseguite, salvo che sia stato pattuito un corrispettivo per il recesso; nel contratto non era prevista una multa penitenziale, e la clausola sottoscritta si limitava a richiamare la revoca del finanziamento, senza manifestare la volontà di addebitare al lavoratore le conseguenze economiche del recesso. Considerare multa penitenziale l’intera retribuzione, anche quella maturata per prestazioni già rese, avrebbe comportato un’anomala incidenza sul diritto alla retribuzione. Il TAR ha inoltre escluso che la prospettazione risarcitoria dell’Università potesse salvare la richiesta: non figurava nella motivazione della nota e costituiva integrazione postuma; inoltre l’Università non aveva proposto domanda riconvenzionale per il proprio asserito credito risarcitorio. Sono state dichiarate inammissibili per difetto di lesività attuale le domande di annullamento della clausola contrattuale e della revoca ministeriale, quest’ultima riferita esclusivamente al rapporto di finanziamento tra Ministero e Università. Inammissibile anche la domanda di accertamento del diritto a non restituire le somme, perché l’interesse era già soddisfatto dall’annullamento della richiesta e gli eventuali profili risarcitori esulavano dal giudizio. Il ricorso è stato quindi accolto in parte, con annullamento della richiesta di restituzione; per il resto è stato dichiarato inammissibile. Spese compensate per la complessità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
nell’ambito di un rapporto contrattuale di lavoro subordinato, per sua natura ad esecuzione continuata, l’eventuale recesso del lavoratore non investe le prestazioni già eseguite, a meno che le parti abbiano previsto, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile, una “multa penitenziale” a titolo di “corrispettivo” del recesso;
Nei rapporti di lavoro a esecuzione continuata il recesso non travolge le prestazioni già eseguite; un corrispettivo per il recesso è dovuto solo se una multa penitenziale sia stata effettivamente pattuita.
Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per avere l’Università direttamente proceduto alla richiesta restitutoria senza avergli prima comunicato l’avvio del procedimento
La disposizione è stata invocata per contestare l’omessa comunicazione di avvio, ma la sentenza non decide autonomamente tale censura, avendo annullato la richiesta restitutoria sulla base dell’interpretazione del rapporto contrattuale.
Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per avere l’Università direttamente proceduto alla richiesta restitutoria senza avergli prima comunicato l’avvio del procedimento, nonché la violazione dell’art. 21 quinquies della stessa legge n. 241/1990, per non avere l’Università previsto un indennizzo per la revoca
La norma è menzionata quale fondamento della censura sul mancato indennizzo, ma il TAR non ne svolge un’autonoma interpretazione né decide la censura nel merito.
art. 36 Cost.
interpretazione, questa, che appare l’unica “costituzionalmente orientata”, giacché identificare ex adverso, la multa penitenziale con l’intera retribuzione del lavoratore, compresa quella relativa a prestazioni già svolte, come sostiene l’Università, significherebbe attribuire alla stessa “multa” una funzione (quanto meno) anomala e tale da configurare un’indebita violazione del diritto -notoriamente garantito a livello unionale e costituzionale- alla retribuzione (dignitosa): si vedano, anche su questo specifico aspetto, le medesime pronunce sopra citate.
La clausola non può essere interpretata come imposizione di una penale pari all’intera retribuzione già maturata, poiché ciò comporterebbe un’indebita violazione del diritto alla retribuzione.
Massime di principio
- Nei contratti di lavoro a esecuzione continuata, il recesso del lavoratore produce effetto per il futuro e non incide sulle prestazioni già eseguite, salvo che le parti abbiano pattuito una multa penitenziale quale corrispettivo del recesso.
- Una clausola contrattuale che si limiti a richiamare la revoca del finanziamento prevista dalla disciplina del programma, senza esprimere chiaramente la volontà di trasferire sul lavoratore le conseguenze economiche della revoca, non costituisce una multa penitenziale né fonda l’obbligo di restituire le retribuzioni già percepite.
- L’atto che regola il rapporto di finanziamento tra amministrazioni non è direttamente lesivo per il dipendente quando non incide sul suo rapporto giuridico con l’amministrazione datrice di lavoro; in tale situazione non sussiste un onere di impugnazione autonoma dell’atto da parte del dipendente.
- La motivazione di un provvedimento non può essere integrata postumamente con una pretesa risarcitoria formulata dalla difesa dell’amministrazione; inoltre, in assenza di una domanda riconvenzionale, il giudice non può pronunciarsi sul credito risarcitorio che l’amministrazione assume di vantare.
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