Cassazione Civile, Ordinanza n. 21495/2025 del 26/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento e la cartella sottostante per crediti tributari; la controversia di merito si era conclusa con accoglimento del ricorso per prescrizione e con condanna alle spese a favore del difensore antistatario. Dopo il passaggio in giudicato della decisione, il difensore aveva intimato il pagamento delle spese e, a fronte dell'inerzia dell'ente della riscossione, aveva promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del capo sulle spese. Nelle more del giudizio di ottemperanza l'ente aveva pagato, sicché il giudice di primo grado aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese. Con il ricorso per cassazione il difensore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c., per omesso accertamento della soccombenza virtuale dell'ente; 2) violazione degli artt. 15 e 46 d.lgs. 546/1992, per avere il giudice compensato le spese senza indicare in motivazione le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla disciplina applicabile ratione temporis, non essendo sufficiente la mera declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza impugnata aveva compensato le spese del giudizio di ottemperanza senza esplicitare alcuna ragione idonea a giustificare la deroga al principio di soccombenza. Ha quindi cassato la decisione limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha applicato il principio secondo cui, anche in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve comunque valutare la soccombenza virtuale oppure motivare specificamente le gravi ed eccezionali ragioni della compensazione.
Norme richiamate
nel processo tributario le spese seguono la soccombenza, e la compensazione richiede specifica giustificazione nei limiti previsti dalla norma applicabile ratione temporis
richiamato dal ricorrente quale base della disciplina delle spese nel giudizio tributario, in coordinamento con l'art. 15
invocato per denunciare l'omessa pronuncia sulla richiesta di accertamento della soccombenza virtuale
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
censura per violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla compensazione delle spese
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
censura per omessa pronuncia sul tema della soccombenza virtuale
art. 92, secondo comma, c.p.c.
la sua disciplina sulla compensazione delle spese deve essere letta alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale che ne amplia l'ambito applicativo alle gravi ed eccezionali ragioni
il comportamento processuale leale può incidere sulla valutazione delle spese, ma il giudice deve darne conto in motivazione
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 156/2015
richiamato come modifica della disciplina delle spese nel processo tributario, applicabile ratione temporis
Corte cost. n. 77/2018
ha dichiarato illegittimo l'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non consentiva la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; gli effetti retroagiscono
Cass. n. 2883/2014
richiamata per qualificare la clausola delle gravi ed eccezionali ragioni come norma elastica
Cass. n. 21157/2019
richiamata per la natura di clausola generale delle gravi ed eccezionali ragioni
Cass. n. 273/2023
richiamata per affermare l'obbligo di esplicita motivazione sulle ragioni della compensazione
Cass. n. 6835/2022
richiamata sul medesimo principio
Cass. n. 1950/2022
richiamata sul medesimo principio
Cass. n. 3977/2020
richiamata sul medesimo principio
Cass. n. 7607/2018
richiamata per l'idea che, nella cessazione della materia del contendere, il giudice può compensare le spese ma deve motivarne le ragioni
Cass. n. 7273/2016
richiamata per la rilevanza del comportamento processuale ai fini della regolazione delle spese
Massime di principio
- Nel processo tributario, anche quando il giudizio si chiude con cessazione della materia del contendere per pagamento sopravvenuto, il giudice non può limitarsi a compensare le spese: deve comunque accertare la soccombenza virtuale oppure indicare specificamente le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio di soccombenza.
- La compensazione delle spese costituisce deroga eccezionale e richiede una motivazione espressa e controllabile in sede di legittimità; non basta un richiamo generico alla cessazione della materia del contendere o al potere discrezionale del giudice.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. si applica retroattivamente anche ai giudizi anteriori alla decisione della Corte costituzionale, sicché la valutazione della correttezza della compensazione va fatta secondo la disciplina risultante dalla pronuncia additiva.
- La lealtà processuale o il comportamento della parte possono rilevare nella regolazione delle spese, ma il giudice deve darne conto in modo esplicito nella motivazione, collegando quel comportamento alla scelta di compensare in tutto o in parte le spese.
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