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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22725/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una società in nome collettivo, già correntista di una banca poi posta in liquidazione coatta amministrativa, aveva convenuto in giudizio la banca originaria per ottenere l'accertamento dell'illegittimità di interessi anatocistici e usurari, nonché di spese e commissioni asseritamente indebite, con domanda di restituzione dell'indebito. Dopo l'interruzione del processo per la l.c.a. dell'istituto originario, il giudizio era stato riassunto nei confronti dell'istituto cessionario del ramo d'azienda bancaria. Il Tribunale aveva rigettato la domanda verso il cessionario ritenendo che i rapporti fossero già estinti prima della cessione; la Corte d'appello, invece, aveva ritenuto il cessionario legittimato passivo in tutte le controversie pendenti alla data di cessione, anche se relative a rapporti estinti. Il ricorso per cassazione censurava: (1) la motivazione apparente della sentenza d'appello, per mancata considerazione del d.l. n. 99/2017 e del contratto di cessione; (2) la violazione degli artt. 2, 3 e 4 d.l. n. 99/2017 e dell'art. 111 c.p.c., sostenendo che il subentro del cessionario richiede la specifica inclusione del contenzioso nel contratto di cessione e non la mera pendenza della lite; (3) la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c. e dell'art. 111 c.p.c., deducendo che l'accordo ricognitivo successivo aveva confermato l'esclusione dei rapporti estinti e che, comunque, i rapporti esauriti non sono funzionali all'impresa bancaria della cessionaria. La controricorrente aveva anche sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. n. 99/2017, ma la Corte l'ha ritenuta inammissibile per difetto di specificità e di rilevanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi della Corte d'appello secondo cui la sola pendenza della lite al 26 giugno 2017 bastasse a radicare la successione del cessionario nei rapporti controversi. Richiamando il proprio precedente più recente, ha affermato che, in tema di liti relative a rapporti bancari della banca in l.c.a., il cessionario non subentra nei giudizi aventi ad oggetto rapporti già estinti alla data del contratto di cessione, perché tali rapporti rientrano nel c.d. contenzioso escluso. Ha valorizzato il dato testuale del contratto di cessione e del secondo accordo ricognitivo, secondo cui le passività cedute devono derivare da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, con esclusione dei contenziosi su rapporti esauriti. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo per nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione dell'art. 111 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sostanziali sulla cessione e sulla successione nel contenzioso.

  • art. 111 c.p.c.

    È evocato in relazione alla successione nel processo e alla legittimazione passiva del cessionario nei giudizi pendenti.

  • artt. 2, 3 e 4 d.l. n. 99/2017, conv. in l. n. 121/2017

    La disciplina speciale è letta nel senso che il perimetro della cessione e del subentro è determinato anche dal contratto di cessione, cui la legge conferisce efficacia verso i terzi.

  • artt. 1362, 1363 e 1365 c.c.

    Sono richiamati per sostenere che l'interpretazione del contratto di cessione e dell'accordo ricognitivo deve seguire il dato testuale e la comune volontà delle parti, valorizzando l'esclusione dei rapporti estinti.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e di rilevanza.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla controricorrente nella questione di costituzionalità, senza che la Corte ne abbia esaminato il merito.

  • art. 47 Cost.

    Richiamato dalla controricorrente nella questione di costituzionalità, senza che la Corte ne abbia esaminato il merito.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato dalla controricorrente nella questione di costituzionalità, senza che la Corte ne abbia esaminato il merito.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi a banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, la successione del cessionario nei contenziosi pendenti non dipende dalla sola pendenza della lite alla data di cessione, ma dal concreto inserimento del rapporto nel perimetro contrattuale della cessione, come consentito dalla disciplina speciale.
  • Quando il contratto di cessione delimita l'oggetto trasferito ai rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria della cessionaria, restano esclusi i contenziosi aventi ad oggetto rapporti già estinti alla data della cessione.
  • L'accordo ricognitivo successivo può costituire ulteriore elemento interpretativo confermativo del significato già desumibile dal contratto di cessione, se coerente con il testo e idoneo a chiarire l'esclusione di determinati rapporti.
  • La questione di legittimità costituzionale proposta in via incidentale è inammissibile se non indica specificamente i profili di incostituzionalità e la concreta rilevanza della questione ai fini della decisione della causa.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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