Cassazione Penale, Ordinanza n. 23285/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando da un lato la mancanza di specificità del motivo ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p., dall'altro la manifesta infondatezza delle doglianze ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di legittimità l'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Milano, deducendo violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante dell'indebolimento permanente di un organo ex art. 583, comma 1, n. 2 c.p., sostenendo che la decisione di merito avesse erroneamente ritenuto integrata l'aggravante per effetto dell'avulsione di due incisivi superiori. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura priva di specificità, perché sostanzialmente riproduttiva di argomenti già esaminati e disattesi dal giudice di merito, e comunque manifestamente infondata, osservando che la motivazione impugnata era logica e conforme ai principi di diritto, avendo valorizzato la compromissione della naturale funzionalità dell'apparato masticatorio. Quanto al travisamento della prova, la Corte ha rilevato che non erano indicati errori decisivi capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio.
Norme richiamate
L'avulsione di uno o più incisivi può integrare l'aggravante dell'indebolimento permanente di un organo quando incide sulla naturale funzionalità dell'apparato masticatorio, a prescindere dalla possibile applicazione di una protesi.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, anche per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione rilevante in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto logico della sentenza con massime di esperienza o altre affermazioni del provvedimento, non consentendo una nuova valutazione del materiale probatorio.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già esaminate dal giudice di merito è inidonea e determina inammissibilità.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non consente un riesame del merito o delle acquisizioni probatorie, ma solo il controllo sulla tenuta logica dell'apparato argomentativo della decisione.
- Ai fini dell'aggravante dell'indebolimento permanente di un organo, la lesione va valutata in relazione alla funzione naturale dell'organo stesso, non essendo decisiva la possibilità di compensazione protesica.
- Il travisamento della prova è configurabile solo quando l'errore sul dato probatorio sia decisivo e tale da disarticolare l'intero ragionamento della sentenza; in difetto di tale decisività la censura è inammissibile o comunque infondata.
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