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Sentenza

Sentenza del 20/10/2016 n. 21294 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004 contestava alla società, tra l’altro, la detrazione IVA relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e costi indeducibili ai fini IRES e IRAP; contestava inoltre una deduzione di 575 euro per carburante. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR della Sicilia aveva accolto l’appello della società, ritenendo che l’esistenza delle opere edilizie dimostrasse l’effettività dei costi e che l’importo del carburante fosse compatibile con un rifornimento. L’Agenzia ha impugnato la decisione con quattro motivi: i primi tre denunciavano violazione delle norme IVA e dell’onere della prova, nonché motivazione contraddittoria, perché l’esistenza materiale delle opere non dimostrava che fossero state eseguite dalle ditte fatturanti né che le fatture fossero genuine, e la contribuente non aveva provato la propria estraneità o inconsapevolezza rispetto alla frode; il quarto contestava la motivazione sulla deduzione per carburante.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi: la presenza del manufatto non basta a dimostrare che il costo sia stato sostenuto nei confronti dei soggetti che hanno emesso le fatture, soprattutto se questi risultano privi dei mezzi necessari. La CTR avrebbe dovuto valutare chi avesse materialmente eseguito i lavori e, se l’operazione era soggettivamente inesistente, se la società potesse dimostrare di non conoscere né poter conoscere il carattere fraudolento delle operazioni. La motivazione della CTR è stata ritenuta anche apodittica, perché ha dedotto l’effettività soggettiva dell’operazione dalla sola esistenza delle opere e dalla mera possibilità che fossero stati usati mezzi di terzi. Il quarto motivo, relativo ai 575 euro di carburante, è stato dichiarato inammissibile: investiva una valutazione di merito non sindacabile in cassazione. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione; non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sul merito della pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    In tema di IVA, il diritto alla detrazione D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , ex art. 19, non può prescindere dalla regolarità delle scritture contabili ed in specie della fattura, documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa;

    Il diritto alla detrazione IVA richiede una fattura regolare e non può fondarsi su un documento che rappresenti un’operazione inesistente.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21

    Qualora l'amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, relative ad operazioni inesistenti, spetta alla stessa, adducendo la falsità del documento e quindi l'inesistenza di un maggior imponibile, provare che l'operazione commerciale in realtà non è stata mai posta in essere, anche attraverso elementi presuntivi, che il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, e solo qualora li ritenga dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, consentirà al contribuente, che ne diviene onerato, di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate

    L’Amministrazione deve fornire la prova dell’inesistenza dell’operazione, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni contestate.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2

    L'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni (solo) soggettivamente inesistenti e neghi il diritto del contribuente a portare in detrazione la relativa imposta, deve provare, anche in via indiziaria, che la prestazione non è stata resa dal fatturante, spettando, poi, al contribuente l'onere di dimostrare, anche in via alternativa, di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto, oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all'attività professionale svolta, di non essere stato in grado di superare l'ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti

    Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare, anche per indizi, che il soggetto fatturante non ha reso la prestazione. Il contribuente deve poi dimostrare alternativamente di non poter conoscere la frode oppure di non aver potuto superare, pur usando la diligenza adeguata alla propria attività, l’ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    È il riferimento processuale per le censure di violazione o falsa applicazione di legge esaminate dalla Corte.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    È il riferimento processuale per le censure motivazionali: la Corte ha ravvisato una motivazione apodittica sui costi delle opere, ma ha ritenuto inammissibile la censura sul carburante perché diretta a contestare una valutazione di merito.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione contesta fatture per operazioni inesistenti, può provare la contestazione anche mediante presunzioni; se gli elementi presuntivi sono gravi, precisi e concordanti, il contribuente deve fornire la prova contraria.
  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la prova che il bene o l’opera esista non dimostra da sola che la prestazione sia stata resa dal soggetto che ha emesso la fattura né che il costo sia stato sostenuto nei suoi confronti.
  • Se viene provato che la prestazione non è stata resa dal fatturante, il contribuente deve dimostrare, secondo i criteri indicati dalla sentenza, di non aver conosciuto né potuto conoscere la frode, tenuto conto delle circostanze e della diligenza esigibile nella sua attività.
  • La mancanza di mezzi adeguati in capo al fatturante è un indizio che può suggerire l’intervento di un terzo, ma non prova automaticamente chi abbia eseguito l’opera: il giudice deve valutare concretamente e complessivamente gli elementi disponibili.
  • In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto solo perché una parte ritiene illogica o non convincente la valutazione di merito, purché questa non presenti un vizio motivazionale rilevante.

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