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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1792/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Prando per compensi professionali; il ricorrente deduceva vizi di merito inerenti il mandato e la ripartizione degli onorari, ma il ricorso per cassazione è stato esaminato soprattutto sotto il profilo della procedibilità formale, in particolare per la mancata produzione, nei termini previsti, della copia autentica della sentenza impugnata e della relata/mesaggi PEC di notifica richiesti dall'art. 369 c.p.c. e dalla giurisprudenza consolidata

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito, nei termini di legge, della copia autentica della sentenza con la relata/attestazione di notifica e delle ricevute PEC, documenti indispensabili per la procedibilità quando la notificazione è avvenuta telematicamente. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori e ha rilevato la sussistenza dell'obbligo, eventualmente dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n.115/2002, art.13 (nella formulazione introdotta dalla L. n.228/2012)

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 2

    Impiego della norma per richiedere la produzione, a pena di improcedibilità, della copia della sentenza impugnata e della relata di notificazione quando la notificazione è avvenuta telematicamente

  • Legge 15 marzo 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis e 1-ter

    Richiesta dell'attestazione di conformità della copia analogica del messaggio PEC ricevuto e della relativa documentazione, ai fini della loro validità in cassazione

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)

    Previsione dell'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. 14 luglio 2017 n. 17450; Cass. 22 dicembre 2017 n. 30765; SS.UU. 2 maggio 2017 n. 10648; SS.UU. n. 8312/2019)

    Principio consolidato secondo cui, se la notificazione è telematica, il ricorrente deve depositare copia analogica conforme del messaggio PEC e della relata; l'improcedibilità può essere evitata se il documento mancante è già nella disponibilità del giudice (prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d'ufficio), ma in mancanza l'omissione è integrativa di improcedibilità

Massime di principio

  • Se la sentenza impugnata è stata notificata tramite PEC, il ricorrente deve allegare al ricorso per cassazione, entro i termini perentori previsti dall'art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza e la relata di notifica unitamente ai messaggi PEC e alle ricevute; la mancata produzione determina l'improcedibilità del ricorso
  • L'improcedibilità può essere sanata con un deposito successivo solo se effettuato nel termine perentorio indicato (tempo per la presentazione del ricorso/deposito), salvo che la documentazione mancante sia già presente nel fascicolo d'ufficio o sia stata prodotta dalla controparte
  • La presenza nel fascicolo d'ufficio o la produzione da parte della controparte dei documenti richiesti può eliminare l'effetto sanzionatorio dell'omissione, ma questa eccezione non opera se né il ricorrente né il resistente hanno depositato la documentazione necessaria
  • La regolarità formale delle notifiche telematiche è essenziale in cassazione: anche quando vi sia una contestazione sulla notificazione, il ricorrente deve comunque rispettare gli obblighi documentali per non incorrere in improcedibilità
  • Quando il ricorso è notificato entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza possono operare regole attenuanti (es. minor rilievo della data di notifica del provvedimento impugnato), ma la documentazione richiesta resta comunque necessaria salvo che sia presente nel fascicolo del giudice
  • In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, il ricorrente può essere tenuto al pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002 come modificato dalla L. 228/2012

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