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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13920/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, con unico motivo, per l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; in sede di appello la difesa aveva lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. e il mancato contenimento della pena alla luce del comportamento processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente motivato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità: la difesa non si era confrontata criticamente con le ragioni della sentenza di primo grado (in particolare il diniego dell'attenuante ex art. 648 cpv., alla luce dei precedenti dell'imputato e degli elementi ex art. 133 cod. pen.), limitandosi a censure aspecifiche. Per effetto dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'attenuante prevista, rilevando i precedenti penali dell'imputato e la necessità di valutare, ai fini della pena, non solo il valore economico della cosa ma tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., inclusa la capacità a delinquere.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio di quantificazione della pena: si devono considerare tutti gli elementi indicativi della personalità e della gravità del fatto (precedenti, capacità a delinquere, valore della cosa, ecc.), e tali elementi hanno giustificato il diniego dell'attenuante e il contenuto della pena.

  • art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Il ricorso denunciava un'erronea applicazione di questa norma; tuttavia la Cassazione ha ritenuto la censura aspecifica e reiterativa rispetto all'appello, quindi inammissibile, senza che la presunta violazione sia stata dimostrata con argomentazioni specifiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per sancire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Un motivo di appello deve essere specifico: chi impugna deve confrontarsi direttamente e criticamente con le argomentazioni della sentenza di primo grado, indicando vizi logici, mancata considerazione di fatti o errori nell'esercizio della discrezionalità.
  • Le censure aspecifiche o meramente reiterative dell'appello sono rilevanti e possono portare all'inammissibilità sia dell'appello che dei successivi rimedi, con condanna alle spese e sanzione pecuniaria.
  • Per ottenere il riconoscimento di attenuanti (es. art. 648 cpv.) è necessario mostrare come i criteri di determinazione della pena (art. 133 cod. pen.) siano stati erroneamente applicati dal giudice, considerando precedenti, gravità, valore della cosa e propensione a delinquere.
  • In cassazione non basta enunciare una violazione normativa: la parte deve dimostrare concretamente l'errore e la sua incidenza sulla decisione; altrimenti il ricorso è inammissibile per aspecificità.
  • La dichiarazione d'inammissibilità può comportare, oltre alle spese processuali, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 616 cod. proc. pen., quindi è importante valutare la fondatezza e la specificità del ricorso prima di proporlo.

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