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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48266/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19/04/2021 del Tribunale di Rieti, contestando la valutazione del dolo specifico (richiamando il secondo comma dell'art. 636 c.p.) e denunciando vizi di motivazione; in pratica chiedeva una rivalutazione del quadro indiziario e del peso delle prove per ritenere il dolo specifico.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, rilevando che, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, c.p.p., contro le sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici vizi di diritto (comma 1, lettere a), b) e c) ), e che le doglianze proposte erano in realtà censure di merito (valutazione del fatto e della motivazione) non deducibili in cassazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la parte civile condannata al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 2-bis; comma 1, lett. e)

    Per le sentenze d'appello rese per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di legge espressamente previsti (comma 1, lettere a, b, c). La formula probatoria "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in Cassazione solo se la sua violazione si traduce in illogicità manifesta e decisiva della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e).

  • art. 636 cod. pen.

    Richiamato nel testo in relazione al "dolo specifico" che qualifica il tipo di reato; la valutazione del dolo specifico è questione di merito probatorio e non è sindacabile in Cassazione se non viene invocata una violazione di legge.

  • Giurisprudenza della Corte (richiamata)

    Sez.4, n.2132 del 12/01/2021; Sez.7, n.49963 del 06/11/2019 (Fusini)

    La Corte ha già affermato la compatibilità costituzionale della limitazione dei motivi di cassazione per i procedimenti di giudice di pace e ha precisato i termini in cui la violazione del criterio "oltre ogni ragionevole dubbio" è sindacabile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Per i giudizi d'appello su reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi di diritto espressamente previsti dall'art. 606 c.p.p.; censure che chiedono una rivalutazione delle prove o della motivazione sono inammissibili.
  • Le contestazioni sul peso degli elementi indiziari o sulla sussistenza del dolo specifico sono questioni di merito e, salvo che non si dimostri un errore di diritto o una illogicità manifesta decisiva della motivazione, non sono sindacabili in Cassazione.
  • La parte civile è soggetta alle stesse limitazioni dell'imputato nel proporre ricorso per cassazione contro sentenze d'appello di competenza del giudice di pace.
  • Per rendere ammissibile un ricorso in tali ipotesi è necessario inquadrare le doglianze come violazioni di legge o come vizi formali/procedurali specifici; argomentazioni puramente motivazionali o di fatto rischiano l'inammissibilità e possibili condanne per spese e ammende.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione valutare se la critica è di diritto (es.: violazione di norme, travisamento degli atti probatori integrato da specifica violazione di legge, contraddizione manifesta) o solo di merito; in quest'ultimo caso cercare rimedi in sede di merito o rinunciare per evitare sanzioni economiche.

Testo integrale

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