Cassazione Penale, Ordinanza n. 36724/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sia sull'affermazione della responsabilità penale sia sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. In concreto, la censura contestava la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito, sostenendo implicitamente una diversa lettura della condotta e della sua offensività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza mirasse, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito e degli elementi di fatto, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre reputato manifestamente infondata la censura sulla responsabilità, osservando che la Corte territoriale aveva logicamente accertato che l'imputato aveva fornito generalità incomplete per ostacolare l'identificazione, costringendo gli operanti a un riscontro tramite banca dati e fotografia sulla patente. È stata ritenuta infondata anche la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., poiché la condotta era stata già posta in essere in due precedenti occasioni, indice di assenza di resipiscenza e incompatibilità con la particolare tenuità del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali; la condotta consiste nel fornire generalità incomplete o mendaci idonee a ostacolare l'identificazione
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta, anche per la reiterazione di episodi analoghi, non presenti minima offensività e manifesti assenza di resipiscenza
il ricorso in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, riservata al giudice di merito
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione, solleciti una rivalutazione del compendio fattuale e un diverso apprezzamento delle prove già compiuto dal giudice di merito.
- Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale la condotta di chi fornisca generalità incomplete o comunque non veritiere con l'intento di ostacolare la propria identificazione.
- La motivazione che evidenzi la strumentalità della condotta all'elusione dell'identificazione e il ricorso a riscontri esterni per accertare l'identità è sufficiente a sorreggere l'affermazione di responsabilità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta risulti reiterata in precedenti occasioni e denoti una persistente volontà trasgressiva, incompatibile con la valutazione di minima offensività.
Come è indicizzato
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