Sentenza del 24/06/2016 n. 13142 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva revocato le agevolazioni “prima casa” richieste per l’acquisto di un’abitazione, ritenuta di lusso ai sensi dell’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 perché la superficie sarebbe stata di 350 mq. I contribuenti sostenevano invece, sulla base della perizia di parte, che la superficie utile fosse di 179,15 mq. La CTP di Roma aveva accolto i ricorsi riuniti; la CTR del Lazio aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, rilevando sia il mancato deposito presso la segreteria della CTP di una copia dell’appello, sia l’impossibilità di utilizzare la nota dell’Agenzia del Territorio prodotta in appello, oltre a ritenere non dimostrata nel merito la superficie contestata. In Cassazione l’Ufficio ha censurato, con il primo motivo, l’accertamento sul mancato deposito; gli altri motivi non sono stati esaminati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia. Il primo motivo era inammissibile perché contestava l’accertamento di un fatto come errore di motivazione, mentre l’eventuale errore percettivo andava fatto valere con revocazione e l’eventuale violazione processuale con il corrispondente motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Inoltre l’Ufficio non aveva impugnato l’autonoma ratio della CTR relativa all’inutilizzabilità della nota dell’Agenzia del Territorio; il mancato superamento della distinta ratio sull’inammissibilità dell’appello faceva comunque venir meno l’interesse al ricorso per Cassazione. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. È quindi rimasto fermo l’esito favorevole ai contribuenti, senza una decisione di legittimità sul merito della qualificazione dell’immobile. L’Ufficio è stato condannato a rimborsare a ciascun contribuente 2.000 euro di compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 1, Parte Prima, Nota 2-bis, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disposizione è indicata come fonte delle agevolazioni “prima casa” la cui revoca aveva dato origine alla controversia; la Corte non ne esamina nel merito i presupposti.
Art. 6 del D.M. 2 agosto 1969
È la disposizione richiamata dall’Ufficio per qualificare l’abitazione come immobile di lusso in ragione della superficie asseritamente pari a 350 mq. La Corte non decide se tale qualificazione fosse corretta.
Art. 3-bis, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
ove non sia stato notificato a mezzo ufficiale giudiziario, l'appellante doveva a pena d'inammissibilità depositare copia dell'atto d'appello presso la segreteria della CPT
Secondo la CTR, il deposito della copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale era richiesto a pena d’inammissibilità quando l’appello non fosse notificato tramite ufficiale giudiziario. Tale ragione autonoma, non validamente superata in Cassazione, è rimasta decisiva nel caso.
Art. 58, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputatane
La CTR ha ritenuto non utilizzabile la nota dell’Agenzia del Territorio prodotta per la prima volta in appello, in base ai limiti previsti per le nuove prove. L’Agenzia non ha censurato in Cassazione questa distinta ratio della decisione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
con lo stesso non viene censurato l'accertamento di esistenza di un fatto decisivo e controverso senza spiegazione o con una spiegazione insufficiente o contraddittoria
Il motivo di vizio di motivazione non è il mezzo corretto per denunciare un mero errore di percezione del fatto accertato dal giudice; la Corte ha perciò dichiarato inammissibile la censura formulata dall’Ufficio.
L’errore di percezione dell’esistenza di un fatto, se ricorrono i presupposti, va fatto valere con la revocazione e non mediante una censura di insufficiente o contraddittoria motivazione in Cassazione.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Se la contestazione riguarda una violazione di legge processuale, essa deve essere proposta come specifica censura processuale ai sensi di questa disposizione, non come vizio motivazionale.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza: l’Agenzia, risultata soccombente, è stata condannata a rimborsare a ciascun contribuente 2.000 euro di compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Massime di principio
- In Cassazione ogni censura deve essere formulata con il mezzo processuale appropriato: l’errore di percezione del fatto può richiedere la revocazione, mentre la violazione di una norma processuale va denunciata come tale; non basta presentarla come difetto di motivazione.
- Quando la decisione impugnata poggia su più ragioni autonome e ciascuna è sufficiente a sostenerne il dispositivo, occorre contestarle tutte. Se una ratio decisiva resta priva di impugnazione efficace, il ricorso può risultare inammissibile per difetto di interesse.
- Nel giudizio tributario d’appello, secondo la disciplina applicata nel caso, il mancato deposito presso la segreteria della commissione provinciale della copia dell’appello non notificato tramite ufficiale giudiziario comportava l’inammissibilità dell’impugnazione.
- La produzione in appello di documenti o prove nuovi è soggetta ai limiti dell’art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992; una decisione che ne escluda l’utilizzabilità va contestata specificamente se si vuole rimuovere quella distinta ragione del rigetto.
- La decisione non stabilisce in via definitiva quale fosse la superficie dell’immobile né se esso fosse di lusso: il risultato favorevole ai contribuenti deriva dall’inammissibilità del ricorso e dal mancato superamento delle ragioni processuali della decisione di merito.
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