Cassazione Penale, Ordinanza n. 36712/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di falsità/uso di documento contraffatto. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 49 c.p., sostenendo in sostanza l'inesistenza di un fatto penalmente rilevante o la sua inidoneità offensiva. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ma la doglianza è stata ritenuta generica perché non specificava gli elementi posti a base della censura e non consentiva un reale sindacato di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata non presentava vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p., poiché era giustificata la necessità degli operanti di svolgere ulteriori accertamenti per verificare l'effettiva contraffazione. Il secondo motivo è stato giudicato generico per indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; nel testo è richiamata in relazione all'art. 482 c.p.
norma richiamata insieme all'art. 477 c.p.; la contestazione riguarda la fattispecie di falsità/uso di documento contraffatto così come configurata dalla sentenza di merito.
richiamato dal ricorrente come parametro per sostenere la non punibilità per inesistenza/inidoneità del fatto; la Corte esclude che ricorrano i presupposti per applicarlo.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
indicato quale parametro del vizio di motivazione deducibile in cassazione; la Corte ritiene che la motivazione della sentenza impugnata non presenti vizi riconducibili a tale previsione.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato per affermare il difetto di specificità del secondo motivo di ricorso, giudicato generico e indeterminato.
Cassa delle ammende
destinataria della somma di euro tremila posta a carico del ricorrente quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione di un vizio di motivazione è infondata quando la sentenza impugnata offre una spiegazione logicamente coerente e non manifestamente illogica della necessità degli accertamenti compiuti per verificare l'effettiva contraffazione.
- La mancata specificazione degli elementi posti a fondamento della censura sul trattamento sanzionatorio rende il motivo inammissibile per genericità, poiché impedisce al giudice di legittimità di individuare il rilievo effettivamente mosso e di esercitare il controllo richiesto.
- La richiesta di applicazione dell'art. 49 c.p. non può essere accolta se la decisione di merito esclude, con motivazione immune da vizi rilevanti, l'assenza di offensività o l'inidoneità del fatto, valorizzando la necessità di ulteriori verifiche sulla concreta contraffazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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