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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3042/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla gravità indiziaria — si contestava l'affidamento sulle intercettazioni, molte delle quali non direttamente con la partecipazione dell'indagato, e la mancata identificazione certa della vittima, dell'arma, dei luoghi e dei complici; 2) vizio di motivazione circa le esigenze cautelari — si deduceva l'assenza di pericolo concreto e attuale di reiterazione; 3) vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto con l'aggravante del metodo mafioso — si sosteneva che la platealità dell'azione non prova di per sé l'effetto intimidatorio necessario; 4) eccessiva afflittività della misura cautelare e mancata applicazione di misure meno afflittive conformemente al principio di extrema ratio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che le intercettazioni, non falsate e valutate logicamente, costituiscono gravi indizi idonei a circoscrivere l'episodio di rapina e a individuare l'indagato come autore, pur nella mancanza di una ricostruzione minuziosa di tutte le modalità e della completa identificazione della vittima. È stata confermata la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso alla luce della platealità, del luogo e del contesto della condotta, elementi ritenuti evocativi di contiguità ad associazione di stampo mafioso. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione relativa prevista per i reati aggravati dall'art. 416-bis che ricollega automatismi probatori alla sussistenza della pericolosità e all'inidoneità di misure meno afflittive; pertanto non era necessario un onere probatorio aggiuntivo per dimostrare la pericolosità attuale. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Attribuisce competenza al Tribunale, in sede di riesame, a confermare o modificare misure cautelari; la Corte ha operato richiamando la funzione e la relativa motivazione resa dal giudice del riesame.

  • art. 416-bis cod. pen.

    L'aggravante del metodo mafioso è stata interpretata come ricavabile da modalità plateali, dal contesto territoriale e dalla finalità di creare assoggettamento/intimidazione della vittima; tali elementi hanno contribuito a qualificare il fatto come riconducibile a dinamiche mafiose.

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    Ricordata la rilevanza delle caratteristiche tipiche dell'aggravante ai fini della prognosi cautelare; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che collega tale aggravante a una presunzione relativa in ordine alle esigenze cautelari.

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Definisce il requisito del pericolo concreto e attuale di reiterazione; la Corte ha ritenuto che, nel contesto dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, la presunzione relativa possa soddisfare tale requisito senza ulteriore prova positiva da parte del giudice.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese processuali: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese secondo soccombenza.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Rimessa alla cancelleria l'esecuzione degli adempimenti formali previsti dal richiamato articolo a seguito della decisione.

Massime di principio

  • Le intercettazioni, anche quando l'indagato non è parte diretta della conversazione, possono fornire gravi indizi se il contenuto è chiaro, riferibile all'indagato e privo di elementi che ne smentiscano la credibilità.
  • La mancata identificazione puntuale della vittima, dell'arma o di tutti i dettagli esecutivi non esclude la configurabilità del reato se gli elementi essenziali emergono in modo credibile dalle prove raccolte.
  • Quando il fatto è aggravato dal metodo mafioso, scatta una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'inidoneità di misure alternative; la difesa deve fornire elementi idonei a confutare tale presunzione per ottenere misure meno afflittive.
  • La valutazione dell'aggravante mafiosa può fondarsi su elementi esteriori quali platealità dell'azione, luogo, orario e contesto territoriale che suggeriscano intento intimidatorio e controllo del territorio.
  • Per contrastare una misura cautelare fondata su presunzioni relative, è necessario offrire elementi positivi e concreti che dimostrino l'assenza di pericolo concreto di reiterazione o l'efficacia di misure cautelari meno gravose.

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