Cassazione Penale, Ordinanza n. 17359/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'unico motivo fosse generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale è stata giudicata congrua e lineare quanto al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento del 24/04/2024 deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in relazione agli artt. 99 e 133 c.p. In sostanza contestava il trattamento sanzionatorio, sostenendo che la motivazione sulla pena fosse carente o illogica. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era formulato in modo del tutto generico, con deduzioni astratte e senza indicare puntualmente le ragioni giuridiche e i dati fattuali a sostegno della censura, a fronte di una motivazione ritenuta sufficiente, non illogica e adeguata nel vagliare anche le deduzioni difensive.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro del vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare la genericità della censura.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla determinazione della pena; la Corte ritiene sufficiente la motivazione della sentenza impugnata sul punto.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura sul trattamento sanzionatorio deve essere specifica, autosufficiente e ancorata a precisi dati di fatto e di diritto; deduzioni generiche o astratte sono inammissibili.
- La motivazione sulla pena è insindacabile in cassazione quando sia congrua, lineare, non illogica e dia conto dell'esame delle deduzioni difensive.
- La contestazione del vizio motivazionale non può risolversi in una mera diversa lettura del materiale valutativo compiuto dal giudice di merito, specie quando la sentenza impugnata abbia già valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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