Cassazione Civile, Sentenza n. 2622/2020 del 05/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva presentato, mediante procedura DOCFA, la proposta di accatastamento di un immobile abitativo di sua proprietà sito a Praiano in categoria A/4, classe 1. L’ufficio aveva attribuito la categoria A/2, classe 10; in sede di giudizio la Commissione tributaria provinciale di Salerno, recependo un provvedimento di autotutela dell’Agenzia del territorio, aveva attribuito la categoria A/2, classe 8. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, con sentenza depositata il 28 febbraio 2012, aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo l’avviso genericamente motivato, rilevando la mancanza di un sopralluogo e reputando non dimostrate le caratteristiche dell’immobile che giustificassero il diverso classamento. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha sostenuto che, in caso di procedura DOCFA, l’avviso fosse sufficientemente motivato mediante l’indicazione dei dati oggettivi dell’immobile e della classe attribuita; con il secondo ha contestato che fosse necessario un sopralluogo per un immobile appartenente a una categoria ordinaria; con il terzo, deducendo vizio di motivazione, ha lamentato che la CTR non avesse considerato le caratteristiche specifiche dell’immobile — sviluppo degli ambienti, effettiva utilizzabilità, fruibilità degli spazi interni e presenza di due bagni — che, secondo l’ufficio, giustificavano la categoria A/2 anziché la A/4.
La decisione
La Corte ha accolto tutti e tre i motivi e cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per le verifiche necessarie e la decisione di merito, oltre che per le spese del giudizio di legittimità. Quanto al primo motivo, ha precisato che, se nella procedura DOCFA gli elementi fattuali indicati dal contribuente restano immutati e la differenza di rendita dipende soltanto da una valutazione tecnica del valore, l’indicazione dei dati identificativi, della categoria, della classe e della consistenza è sufficiente; se invece l’ufficio disattende elementi di fatto indicati dal contribuente, deve specificare le differenze riscontrate. Nel caso concreto gli elementi fattuali erano rimasti immutati, perciò l’avviso recante i dati identificativi dell’immobile, la categoria, la classe e la consistenza era sufficiente. Il secondo motivo è stato accolto perché, per gli immobili a destinazione ordinaria, il classamento si fonda su una metodologia comparativa e non richiede la stima diretta con sopralluogo, necessaria invece per gli immobili a destinazione speciale. Il terzo motivo è stato ritenuto ammissibile, poiché la sentenza impugnata era anteriore al 12 settembre 2012, e fondato perché la CTR non aveva spiegato per quale ragione avesse implicitamente disatteso le deduzioni dell’ufficio sulle caratteristiche concrete dell’immobile rilevanti per il classamento A/2.
Norme richiamate
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, convertito dalla L. 13 maggio 1988, n. 154
per gli immobili che appartengono alla categoria ordinaria, ai fini del classamento, il metodo di stima non è la stima diretta, ma è la metodologia comparativa, basata sulle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell’immobile e sulla sua ubicazione, in relazione alla tariffa prevista per la classe d’appartenenza, mentre è solo per gli immobili a “destinazione speciale” (come gli alberghi) il cui valore scaturisce dalla sommatoria di più fattori, che risulta necessaria la stima diretta con sopralluogo
Per il classamento degli immobili a destinazione ordinaria si applica la metodologia comparativa; la stima diretta con sopralluogo è richiesta per gli immobili a destinazione speciale.
D.L. 22 dicembre 1984, n. 853, art. 4, comma 21
per gli immobili che appartengono alla categoria ordinaria, ai fini del classamento, il metodo di stima non è la stima diretta, ma è la metodologia comparativa, basata sulle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell’immobile e sulla sua ubicazione, in relazione alla tariffa prevista per la classe d’appartenenza, mentre è solo per gli immobili a “destinazione speciale” (come gli alberghi) il cui valore scaturisce dalla sommatoria di più fattori, che risulta necessaria la stima diretta con sopralluogo
La disposizione è richiamata a fondamento della distinzione tra metodologia comparativa per gli immobili ordinari e stima diretta con sopralluogo per quelli a destinazione speciale.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3
qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati; mentre, in caso contrario – e cioè nell’ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente – la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso
Nella procedura DOCFA, la motivazione dell’avviso può limitarsi ai dati oggettivi e alla classe attribuita soltanto se l’ufficio non ha disatteso gli elementi fattuali dichiarati e la divergenza dipende dalla valutazione tecnica del valore. Se l’ufficio modifica la valutazione degli elementi di fatto, deve indicare le differenze riscontrate, così da consentire la difesa e delimitare l’oggetto del contenzioso.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1148, artt. 1, 6 e 7
per gli immobili che appartengono alla categoria ordinaria, ai fini del classamento, il metodo di stima non è la stima diretta, ma è la metodologia comparativa, basata sulle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell’immobile e sulla sua ubicazione, in relazione alla tariffa prevista per la classe d’appartenenza, mentre è solo per gli immobili a “destinazione speciale” (come gli alberghi) il cui valore scaturisce dalla sommatoria di più fattori, che risulta necessaria la stima diretta con sopralluogo
Le disposizioni sono richiamate a fondamento dell’applicazione della stima comparativa agli immobili ordinari e della necessità della stima diretta con sopralluogo per quelli a destinazione speciale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
E’ ammissibile in quanto la sentenza impugnata risulta emessa in data antecedente al 12 settembre 2012, sicchè non trova applicazione il nuovo dettato dell’art. 360 c.p.c., n. 5 con le limitazioni che esso prevede.
Il motivo relativo al vizio di motivazione è ammissibile perché, essendo la sentenza impugnata anteriore al 12 settembre 2012, non si applicano le limitazioni introdotte dal nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, quando l’ufficio accetta gli elementi fattuali indicati dal contribuente e la divergenza tra rendita proposta e attribuita deriva soltanto da una valutazione tecnica del valore economico, la motivazione dell’avviso di classamento è sufficiente se indica i dati identificativi e oggettivi dell’immobile, la categoria, la classe e la consistenza.
- Se, nell’ambito della procedura DOCFA, l’ufficio disattende o valuta diversamente elementi di fatto indicati dal contribuente, l’avviso di classamento deve specificare le differenze riscontrate. La motivazione serve a permettere un’effettiva difesa e a delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso; in giudizio l’ufficio non può addurre ragioni diverse da quelle enunciate nell’atto.
- Per gli immobili a destinazione ordinaria, il classamento si fonda su una stima comparativa basata sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e sull’ubicazione del bene in rapporto alla tariffa della classe; non è necessario un sopralluogo. La stima diretta con sopralluogo è richiesta per gli immobili a destinazione speciale.
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