Cassazione Penale, Sentenza n. 17520/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Ha dedotto, in sintesi: i) che non si trova più in Italia essendo stato espulso e che ciò non impedirebbe di presentare l'istanza; ii) che non è stata valutata la concreta possibilità lavorativa documentata negli atti; iii) che non è stata adeguatamente considerata la circostanza che ha risarcito la vittima (reato: lesioni volontarie aggravate). Il Tribunale di sorveglianza aveva invece motivato il rigetto rilevando l'identificazione del condannato con diversi alias, la sua lunga e tuttora attuale assenza dal territorio dello Stato e la conseguente mancanza di informazioni sul suo attuale modello di vita, elementi che impedivano una prognosi favorevole circa l'assenza del pericolo di recidiva e il positivo reinserimento sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il ricorso, osservando che l'assenza dal territorio nazionale è stata valutata dal Tribunale all'interno di un percorso argomentativo più ampio: la lunga assenza ha determinato un vuoto informativo sul percorso di vita attuale, rendendo impossibile formulare i necessari giudizi prognostici sulla recidiva e sul reinserimento. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede elementi positivi per ammettere l'affidamento in prova e che la mera assenza di indicazioni negative non è sufficiente. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, osservando che il risarcimento del danno è un parametro valutativo ma non è decisivo di per sé e la sua mancata considerazione non invalida il complesso percorso logico che giustificava il rigetto. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47
Norma richiamata dal ricorrente; la Corte non ritiene violata la disciplina dell'esecuzione e trattamento penitenziario in relazione alla valutazione per l'affidamento in prova.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti con cui il ricorso espone i motivi (esposizione sintetica).
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiama il parametro di sindacabilità in Cassazione relativo alla motivazione manifesta illogica; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non presenti tale vizio.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.
Massime di principio
- L'assenza del richiedente dal territorio nazionale non è automaticamente determinante, ma può essere valutata come elemento probatorio connesso alla impossibilità di ricostruire il suo percorso di vita attuale: se tale assenza determina carenza informativa, è legittimo il rigetto per mancanza di elementi per una prognosi favorevole.
- Per ottenere l'affidamento in prova è necessario non solo l'assenza di elementi negativi, ma la presenza di elementi positivi concreti che permettano di formulare una prognosi di buon esito e di prevenzione del pericolo di recidiva (es. documentazione su lavoro stabile, rete familiare, programmi di trattamento, relazioni socio-familiari).
- Il risarcimento del danno è un parametro rilevante ma non decisivo: va considerato nel quadro complessivo della valutazione della idoneità della misura a favorire la rieducazione e a prevenire la recidiva.
- La Corte di legittimità sindaca la correttezza della logica motivazionale dei giudici di merito, non sostituisce la propria valutazione dei fatti; una motivazione articolata e coerente, anche se sfavorevole al richiedente, è sufficiente per reggere al controllo di legittimità.
- In situazioni analoghe è consigliabile produrre prove circostanziate e aggiornate sul modello di vita attuale (residenza, lavoro, rapporti familiari, relazioni di osservazione socio-familiare) e piani di trattamento/reinserimento, specie se il richiedente si trova all'estero o ha periodi prolungati di assenza dal Paese.
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