Cassazione Penale, Sentenza n. 14398/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per partecipazione ad associazione di stampo camorristico (capo 1) e reati connessi: per Andrea anche tentata estorsione aggravata (capo 30); per Filippo anche false informazioni al Pubblico Ministero (art. 371-bis cod. pen., capo 51). Le censure contestavano in particolare: insufficienza e travisamento delle intercettazioni su cui si è fondata la condanna; mancata dimostrazione dell'esistenza e operatività del clan Buonocore/Matrone nel settore delle slot-machine; la qualità del rapporto tra imputati e capo-clan (vittime/estorsi o partner commerciali, non associati); la mancanza del requisito dell'associazione armata (art. 416-bis, quarto comma); la non configurabilità della tentata estorsione e l'esistenza dello stato di necessità rispetto alle false dichiarazioni. Inoltre, è stata rilevata la inammissibilità di un ricorso relativo a Filippo per carenza di legittimazione (depositato dopo la nomina di altro difensore di fiducia).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi nel loro complesso. Ha dichiarato preliminarmente l'inammissibilità dell'atto sottoscritto da due difensori in nome di Bambace Filippo per carenza di legittimazione, richiamando il ricorso depositato autonomamente dal difensore nominato successivamente. Nel merito, la Corte ha ritenuto congrua e non viziata la valutazione congiunta delle prove effettuata dai giudici di merito (Tribunale e Corte d'appello), basata soprattutto su numerose intercettazioni e su una sentenza irrevocabile acquisita ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. che attestava l'esistenza del gruppo capeggiato da Buonocore. Ha confermato la sussistenza dell'associazione di stampo mafioso (art. 416-bis) e l'aggravante dell'associazione armata, spiegando che la disponibilità di armi era riconducibile al sodalizio e che tale circostanza si comunica ai concorrenti. Ha altresì respinto i motivi relativi alla tentata estorsione (capo 30) contestata a Andrea e alla falsa testimonianza/false informazioni al PM (capo 51) contestata a Filippo, ritenendo le motivazioni dei giudici di merito logiche e coerenti. Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte ha confermato la qualificazione dei fatti come partecipazione ad associazione di stampo mafioso: occorreva accertare l'organizzazione stabile, il contributo concreto e il dolo di partecipazione; la Corte ha ritenuto tali elementi provati dalle intercettazioni e dal contesto probatorio
art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.
L'aggravante dell'associazione armata è di natura oggettiva e si riferisce alla disponibilità di armi in capo al sodalizio; la Corte ha ritenuto provato che le armi erano a disposizione del gruppo e che la circostanza si comunica ai concorrenti
Riguarda le false informazioni rese al Pubblico Ministero; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni mendaci contestate a Filippo non fossero giustificate dallo stato di necessità invocato e fossero logicamente refutate dalle altre prove
Norma citata dalle difese come possibile ricaduta giuridica per condotte di concorrenza illecita con minaccia; la Corte ha ritenuto che la fattispecie configurata fosse invece quella di associazione mafiosa, non mera concorrenza illecita
Consente di utilizzare sentenze irrevocabili rese in altro procedimento; la Corte ha ritenuto ammissibile e rilevante la sentenza irrevocabile che accertava l'esistenza del gruppo Buonocore per provare l'esistenza del sodalizio nel periodo contestato
art. 59, secondo comma, cod. pen.
Principio di comunicazione dell'aggravante ai concorrenti: l'aggravante oggettiva dell'associazione armata si comunica agli altri concorrenti nel reato
Massime di principio
- La sussistenza dell'associazione mafiosa si valuta nel suo insieme e la sentenza di merito che analizza numerose intercettazioni difficilmente è sindacabile in Cassazione se la motivazione segue logica e massime di esperienza
- Una sentenza irrevocabile acquisita ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. può essere utilizzata per provare l'esistenza di un sodalizio in un diverso procedimento e ha forte valore probatorio
- Per l'aggravante dell'associazione armata è sufficiente che le armi siano riconducibili al sodalizio (nella disponibilità del gruppo) e la circostanza si comunica agli altri partecipanti; non è necessario che ogni singolo imputato fosse proprietario delle armi
- La durata limitata dell'attività o la circoscrizione a un solo settore economico non escludono, di per sé, la configurabilità del reato associativo mafioso se è accertata la stabilità del vincolo, il contributo concreto e la consapevolezza del contesto mafioso
- L'affermazione di uno stato di vittimizzazione o di necessità (es. per giustificare false dichiarazioni) richiede riscontri probatori concreti: le dichiarazioni autodichiarative non prevalgono automaticamente sulle risultanze investigative e processuali
- Le intercettazioni, se adeguatamente motivate e inserite in un quadro probatorio coerente, possono costituire elemento decisivo per l'accertamento della partecipazione a un'associazione mafiosa
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