Cassazione Penale, Ordinanza n. 25324/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p. in relazione alla fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte ha rilevato che tale beneficio non risultava compreso nell'accordo intervenuto tra le parti e che, pertanto, mancavano i presupposti per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura, ritenendo che il motivo dedotto fosse estraneo ai limiti del ricorso contro sentenza di applicazione della pena su richiesta, perché relativo a un beneficio non inserito nell'accordo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non emergendo ragioni di esonero.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Indica i limiti del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; non è proponibile per questioni non comprese nell'accordo, come nel caso del beneficio richiesto.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
Regola la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo ragioni di esonero.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice richiamata per il reato oggetto del patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso nei soli limiti consentiti dalla legge e non può investire questioni estranee all'accordo negoziale tra le parti.
- La mancata previsione, nell'accordo di patteggiamento, di un beneficio di pena impedisce di dedurne la violazione con ricorso per cassazione, perché il controllo della Corte non può estendersi a elementi non pattuiti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità può farvi seguito senza formalità di procedura e deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che emergano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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