Cassazione Civile, Ordinanza n. 25111/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza della Corte d'appello di Bologna impugnata in cassazione da una società assicurativa. Nel giudizio di legittimità si sono costituiti vari controricorrenti, tra cui altre due società assicurative che hanno anche proposto ricorsi incidentali. Prima della decisione, la ricorrente principale ha depositato rinuncia al ricorso; le due società controricorrenti ricorrenti incidentali hanno accettato la rinuncia e hanno a loro volta rinunciato ai rispettivi ricorsi incidentali. Alcuni altri controricorrenti non hanno accettato la rinuncia e hanno insistito nella difesa. La Corte non esamina i singoli motivi, ma rileva che i motivi incidentali comuni erano formulati formalmente come violazione dell'art. 1227 c.c., mentre in realtà miravano a ottenere una diversa valutazione dei fatti di merito, in particolare sull'assenza di un concorso colposo degli originari attori nell'avere trattato con un soggetto collegato all'intermediario assicurativo. La Corte afferma che la rinuncia al ricorso non richiede accettazione per produrre effetto estintivo; la mancata accettazione incide solo sulle spese. Ritiene inoltre che le spese vadano poste, secondo soccombenza virtuale, a carico delle parti i cui ricorsi incidentali erano manifestamente infondati; per il resto, avendo le altre parti raggiunto un accordo, nulla deve disporsi.
La decisione
Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso principale e ai ricorsi incidentali. La Corte ha disposto la condanna solidale di due società assicurative al pagamento delle spese di lite in favore di alcuni controricorrenti che non avevano accettato la rinuncia, liquidando compensi, spese forfettarie, esborsi e accessori. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura non si applica nei casi di estinzione del giudizio e opera solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del motivo incidentale; la Corte osserva che il ricorso, pur formalmente fondato sulla violazione di tale norma, mirava in realtà a una nuova valutazione dei fatti, dunque era inammissibile sotto il profilo dedotto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come base formale del motivo di ricorso per cassazione per dedotta violazione di legge.
Indicato tra le disposizioni che disciplinano la rinuncia al ricorso e l'estinzione del giudizio.
Richiamato insieme all'art. 390 c.p.c. per la declaratoria di estinzione in presenza dei requisiti di legge.
Non citato espressamente nel testo con numero, ma il regolamento delle spese è effettuato secondo il principio della soccombenza virtuale e del rinunciante soccombente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce effetto estintivo anche senza accettazione della controparte; la mancata accettazione non impedisce l'estinzione ma incide sulla regolazione delle spese.
- Quando il motivo di ricorso per violazione di legge mira in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti accertati nei gradi di merito, esso è inammissibile perché eccede il perimetro del sindacato di legittimità.
- In caso di estinzione per rinuncia, le spese di regola gravano sul rinunciante; se vi è dissenso di alcune parti, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio di legittimità, essendo una misura eccezionale e di stretta interpretazione, limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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