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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36367/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena, lamentando violazione del diritto di difesa e del contraddittorio perché il giudice dell'esecuzione avrebbe acquisito, dopo la discussione e senza fissare nuova udienza, il fascicolo del giudizio di cognizione e altri documenti (ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 666, comma 4 c.p.p.), svolgendo di fatto attività istruttoria e impedendo alle parti di esaminare i nuovi atti e di formulare ulteriori conclusioni; denuncia altresì la nullità della decisione per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. b) e c., c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nell'ambito dell'incidente di esecuzione per la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 674, comma 1‑bis c.p.p. e dell'art. 168, comma 4 c.p., l'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione costituisce un adempimento strumentale per verificare la presenza di vizi 'genetici' anteriori all'irrevocabilità (in particolare la violazione dell'art. 164, comma 4 c.p.) e non l'assunzione di una nuova prova documentale idonea a violare il contraddittorio. Pertanto l'acquisizione disposta d'ufficio con i poteri di integrazione istruttoria ex art. 666, comma 5 c.p.p., anche dopo la discussione, non determina violazione del diritto di difesa. La Corte ha quindi confermato la legittimità dell'ordinanza di revoca e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen., comma 4

    Disciplina l'impedimento alla concessione della sospensione condizionale della pena in presenza di precedenti ostativi; la Corte ha ritenuto che la verifica di tale ostatività, anteriore alla irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, può giustificare la revoca.

  • art. 666 cod. proc. pen., comma 5

    Consente al giudice dell'esecuzione di ordinare l'integrazione istruttoria d'ufficio; la Corte ha qualificato l'acquisizione del fascicolo di cognizione come esercizio di questo potere, legittimo anche dopo la trattazione, quando è finalizzato a verificare vizi preesistenti del provvedimento impugnato.

  • art. 666 cod. proc. pen., comma 4

    Richiamato dal ricorrente in relazione al contraddittorio; la Corte distingue fra acquisizione di nuova documentazione probatoria (che richiede nuova udienza) e acquisizione del fascicolo di cognizione per la verifica di vizi genetici del provvedimento.

  • art. 127 cod. proc. pen., comma 3

    Riferito dal ricorrente in tema di ulteriori modalità istruttorie e contraddittorio; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione del fascicolo non integri una sorpresa probatoria che leda il diritto di difesa.

  • art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) e c)

    Norma sulla nullità per violazione del contraddittorio; la Corte ha ricordato che la decisione sarebbe nulla se fondata su documenti acquisiti fuori udienza come nuova prova, ma ha escluso tale ipotesi nel caso in esame perché l'acquisizione era strumentale alla verifica di vizi preesistenti.

  • art. 674 cod. proc. pen., comma 1-bis

    Prevede l'incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero per la revoca della sospensione condizionale; la Corte interpreta la revoca come possibile quando emergono vizi che già sussistevano al momento della concessione del beneficio.

  • art. 168 cod. pen., comma 4

    Collegata alla disciplina della sospensione condizionale della pena; la Corte valuta la revoca alla luce della mancanza dei presupposti alla data della concessione.

  • Sezioni Unite, sent. n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che il giudice dell'esecuzione può acquisire il fascicolo di cognizione per accertare vizi genetici della concessione della sospensione condizionale e che tale acquisizione non costituisce sempre nuova prova impropria; la Corte fa proprio tale orientamento per giustificare l'acquisizione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione per la revoca della sospensione condizionale (art. 674 c.p.p.) il giudice può acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare vizi 'genetici' del provvedimento originario (es. violazione dell'art. 164 c.p.), senza che ciò configuri automaticamente violazione del contraddittorio.
  • L'acquisizione di documenti già presenti nel fascicolo di cognizione, quando serve a verificare fatti o carenze preesistenti alla irrevocabilità della sentenza, rientra nei poteri di integrazione istruttoria (art. 666 c.p.p., comma 5) e non richiede necessariamente la fissazione di una nuova udienza camerale.
  • Se invece il giudice assume nuovi documenti o prove documentali non disponibili prima delle conclusioni e tali atti ampliano inaspettatamente la base fattuale del provvedimento, occorre fissare nuova udienza per rispettare il contraddittorio; decisioni basate su acquisizioni del genere possono essere nulle ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
  • La sollecitazione da parte della difesa o del pubblico ministero all'acquisizione di atti del fascicolo di cognizione rafforza la legittimità dell'operazione: è più difficile sostenere la violazione del diritto di difesa quando la parte ha richiesto o conosceva l'acquisizione.
  • In casi analoghi è fondamentale distinguere tra verifica di vizi anteriori alla irrevocabilità (che legittima l'acquisizione) e assunzione di nuova prova documentale (che richiede contraddittorio integrale); la valutazione è concreta e va motivata dal giudice dell'esecuzione.

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