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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30783/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva lo scioglimento del cumulo operato dalla Procura Generale di Catania tra due pene detentive (anni 2 e anni 3 e mesi 6) sostenendo che, separando le pene, sarebbe stato possibile applicare due misure alternative e favorire così il recupero e la funzione rieducativa della pena. Sosteneva che lo scioglimento del cumulo può essere disposto anche per favorire il reinserimento sociale e non solo nelle ipotesi di reati ostativi.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che, secondo l'art. 73 c.p. e l'art. 76 c.p., le pene della stessa specie concorrenti si unificano in una "pena unica" e che tale pena unica è quella da considerare anche ai fini dell'applicazione delle misure alternative. Lo scioglimento del cumulo costituisce deroga al principio di unitarietà della pena e può essere disposto solo quando il provvedimento riguardi pene relative a reati ostativi; nel caso di specie le condanne cumulate riguardavano reati non ostativi, quindi non era possibile sciogliere il cumulo per le ragioni invocate dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 cod. pen.

    se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati

    Stabilisce il principio del cumulo matematico per pene temporanee della stessa specie, con formazione di una "pena unica" risultante dall'aggregazione delle singole pene.

  • art. 76 cod. pen.

    "pena unica" a ogni effetto giuridico

    La pena calcolata ai sensi dell'art. 73 è considerata unitaria e vincolante per tutti gli effetti di legge, inclusa la valutazione per misure alternative.

  • art. 80 cod. pen.

    Le disposizioni sul cumulo e sulla pena unica si applicano anche alle pene inflitte da sentenze e decreti diversi; dunque il cumulo vale anche tra condanne pronunciate in procedimenti distinti.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Il pubblico ministero competente per l'esecuzione effettua il computo complessivo e provvede con decreto di cumulo all'unificazione delle pene concorrenti; è tale decreto che determina la pena da eseguire.

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede la sospensione dell'ordine di esecuzione in determinate condizioni; nel caso era stato sospeso l'ordine di esecuzione per la prima pena, ma ciò non legittima automaticamente lo scioglimento del cumulo.

  • R.D. 22 settembre 1931 n. 1398 (codice penale), artt. 110 e 216 R.D. 267/1942

    Reati materialmente contestati nelle sentenze richiamate; nel caso specifico tali reati sono stati ritenuti non ostativi rispetto all'applicazione delle misure alternative, per cui non giustificavano lo scioglimento del cumulo.

Massime di principio

  • Quando più condanne determinano pene temporanee della stessa specie si applica il cumulo previsto dall'art. 73 c.p. e si forma una "pena unica" che vale per ogni effetto di legge, compresa la valutazione delle misure alternative.
  • Lo scioglimento del cumulo è eccezionale: può essere disposto in deroga all'unitarietà della pena principalmente quando ricorrono reati ostativi e sia necessario isolare la porzione di pena non ostativa per consentire misure alternative.
  • La singola misura alternativa va valutata sulla base della pena unica determinata dal cumulo; non è legittimo ottenere lo scioglimento del cumulo solo per favorire il trattamento rieducativo, se non sussistono i presupposti normativi (es. reati ostativi).
  • Il decreto di cumulo è adottato dal pubblico ministero competente per l'esecuzione (art. 663 c.p.p.); le questioni sulla correttezza del cumulo possono essere impugnate ma richiedono argomentazioni fondate su norme o fatti che giustifichino la deroga.
  • In situazioni simili, per ottenere lo scioglimento del cumulo conviene dimostrare l'esistenza di reati ostativi che giustifichino la separazione oppure provare vizi formali o materiali nel decreto di cumulo; la mera esigenza di reinserimento sociale non è di per sé sufficiente.

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