Cassazione Penale, Ordinanza n. 10194/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato. I motivi dedotti erano due: primo, violazione di legge penale per la mancata declaratoria di improcedibilita' per difetto di querela, sostenendo l'assenza di una valida querela della persona offesa; secondo, violazione di legge penale per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valorizzato elementi favorevoli alla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato su entrambi i motivi e, percio', lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che agli atti era presente una querela proposta tempestivamente dalla persona offesa, a mezzo difensore, entro il termine previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022; ha inoltre rilevato che la persona offesa si era anche costituita parte civile senza revoca. Quanto alle attenuanti generiche, ha reputato il motivo aspecifico e comunque di merito, poiche' la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. e i precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022
nel termine di cui all'art. 85 d. Igs. n. 150 del 2022
La querela della persona offesa, proposta a mezzo difensore, era tempestiva e idonea a escludere la mancanza di querela dedotta dalla difesa.
elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen.
Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche e' rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che puo' fondarsi sugli indici di gravita' del reato e sulla personalita' dell'imputato, inclusi i precedenti penali.
deve essere dichiarata l'inammissibilita' del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Alla declaratoria di inammissibilita' seguono la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mancanza di querela non puo' essere utilmente dedotta quando dagli atti risulti una querela tempestivamente proposta dalla persona offesa, anche a mezzo difensore, e la stessa persona offesa si sia costituita parte civile senza revoca.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e' censurabile in cassazione solo per manifesta illogicita' o mancanza di motivazione; non e' sufficiente una generica contrapposizione di elementi favorevoli, se il giudice di merito ha richiamato in modo congruo i criteri dell'art. 133 c.p. e i precedenti penali dell'imputato.
- Un motivo di ricorso che attacca la valutazione discrezionale del giudice di merito senza indicare specifiche illogicita' o violazioni di legge e' inammissibile per aspecificita' o perche' mira a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimita'.
- Alla dichiarazione di inammissibilita' del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nell'impugnazione manifestamente infondata, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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