Cassazione Civile, Ordinanza n. 09543/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due soggetti, versanti in situazione di sovraindebitamento, avevano presentato ai creditori una proposta di "piano del consumatore", inizialmente omologata dal Tribunale in composizione monocratica nonostante l’opposizione di un creditore e dell’istituto di credito resistente. Su reclamo della banca, il Tribunale in composizione collegiale revocava l’omologazione ritenendo la proposta inammissibile per la sussistenza di atti in frode ai creditori. I debitori proponevano ricorso per cassazione con due motivi: con il primo sostenevano che il reclamo della banca fosse inammissibile ai sensi dell’art. 12-bis, comma 3-bis, L. 3/2012, poiché la banca, avendo aggravato l’indebitamento e non avendo correttamente verificato il merito creditizio ex art. 124-bis TUB, non avrebbe potuto dolersi dell’omologazione; con il secondo contestavano che la compilazione di un questionario a crocette predisposto dalla banca potesse integrare, di per sé, un comportamento fraudolento o doloso idoneo a sorreggere la declaratoria di inammissibilità. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi del decreto impugnato, fondata sull’accertato dolo del debitore, che rendeva operante l’eccezione alla limitazione al reclamo prevista dalla disciplina del sovraindebitamento.
La decisione
La Corte ha preliminarmente affermato l’ammissibilità, in astratto, del ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. contro il decreto che, accogliendo il reclamo del creditore, dichiara inammissibile la domanda di omologazione del piano del consumatore. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibile il ricorso: il primo motivo non si confrontava con la ratio del provvedimento, perché il Tribunale aveva accertato un comportamento doloso del debitore, circostanza che escludeva l’operatività del limite al reclamo previsto dall’art. 12-bis, comma 3-bis, L. 3/2012; il secondo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l’apprezzamento di fatto e del dolo compiuto dal giudice di merito. Conseguentemente la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
Il ricorso straordinario è ammissibile avverso il decreto che decide sul reclamo contro il diniego o l’omologazione del piano del consumatore, perché il provvedimento ha natura decisoria su diritti contrapposti e tendenziale stabilità assimilabile al giudicato allo stato degli atti.
art. 12-bis, comma 3-bis, legge n. 3 del 2012
Il creditore che abbia concorso con comportamento negligente o imprudente a causare o aggravare il sovraindebitamento non può proporre opposizione o reclamo, salvo che faccia valere cause di inammissibilità derivanti da comportamenti dolosi del debitore.
art. 124-bis d.lgs. n. 385 del 1993
La norma è richiamata quale dovere di verifica del merito creditizio in capo al finanziatore professionale; nella sentenza è evocata come parametro dedotto dai ricorrenti, ma non è accolta quale ragione decisiva perché il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 7, comma 2, lett. d-ter, legge n. 3 del 2012
È richiamato nel secondo motivo come disposizione collegata alla disciplina dell’inammissibilità del piano del consumatore, ma la Corte non entra nel merito della sua interpretazione perché censura il motivo come diretto solo a contestare il fatto.
art. 12-bis, comma 1, legge n. 3 del 2012
È richiamato nel secondo motivo insieme all’art. 12-bis, comma 3-bis, nel quadro dei requisiti di ammissibilità del piano del consumatore; la Corte non lo interpreta autonomamente, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio con memoria.
Richiamato per rinviare alla precedente giurisprudenza sulla decisorietà dei provvedimenti in materia di sovraindebitamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne dà atto per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell’esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di sovraindebitamento, il decreto che decide sul reclamo avverso l’omologazione o il diniego di omologazione del piano del consumatore è, in linea di principio, impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., perché integra una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio.
- La limitazione alla facoltà del creditore di opporsi o reclamare contro l’omologazione del piano del consumatore opera solo in assenza di una causa di inammissibilità fondata su comportamenti dolosi del debitore; se il giudice di merito accerta il dolo del debitore, il creditore può far valere tale causa ostativa.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur formalmente denunciando violazione di legge, mira in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, soprattutto quanto all’esistenza del dolo o dell’intenzione fraudolenta.
- La censura è inammissibile anche quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata, dovendo il ricorrente attaccare il fondamento decisivo posto a base del provvedimento e non una ricostruzione diversa o marginale dei fatti.
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