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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16933/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione di una professionista forense alla Gestione separata INPS per l'anno 2010. La Corte d'appello aveva confermato l'obbligo di iscrizione, escludendo che il solo versamento del contributo integrativo alla Cassa forense bastasse a esonerare dall'iscrizione, e aveva ritenuto non prescritto il credito contributivo, facendo decorrere la prescrizione dalla scadenza della dichiarazione dei redditi. Inoltre, aveva qualificato le sanzioni civili come dovute per omissione e non per evasione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla Gestione separata e sull'ordinamento previdenziale forense, per negare l'obbligo di iscrizione; 2) violazione dell'art. 2935 c.c. e della disciplina fiscale richiamata, per contestare il dies a quo della prescrizione; 3) violazione della disciplina sulle sanzioni civili per contestare l'applicazione delle sanzioni. L'INPS ha proposto a sua volta un ricorso successivo, deducendo un motivo contro la riqualificazione delle sanzioni come omissione anziché evasione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, confermando che, per il periodo considerato, l'avvocato libero professionista non iscritto alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie reddituali e che versi solo il contributo integrativo è comunque tenuto all'iscrizione alla Gestione separata INPS, poiché quel versamento non costituisce una copertura previdenziale personale idonea a escludere l'obbligo. Ha invece accolto il secondo motivo, ribadendo che la prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ha accolto anche il terzo motivo, applicando la sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, che esonera dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa per mancato raggiungimento delle soglie, limitatamente al periodo anteriore all'entrata in vigore della norma interpretativa. Conseguentemente, il ricorso dell'INPS è stato dichiarato assorbito/riqualificato come incidentale e la sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 25-26, L. n. 335/1995

    Fondamento dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti privi di altra copertura previdenziale che produca una posizione previdenziale propria; l'unico versamento rilevante per escludere l'obbligo è quello che sia idoneo a costituire una prestazione previdenziale a favore del soggetto.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    Richiamato nel quadro delle norme sulla previdenza obbligatoria e sull'obbligo contributivo.

  • d.lgs. n. 509/1994

    Richiamato insieme alla disciplina previdenziale forense.

  • d.lgs. n. 103/1996

    Richiamato insieme alla disciplina previdenziale forense.

  • artt. 11 e 22, L. n. 576/1980

    Richiamati per il sistema previdenziale forense e per le soglie di reddito/volume d'affari rilevanti ai fini dell'iscrizione alla Cassa forense.

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    Norma interpretativa sul punto dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata; la sua applicazione retroattiva incontra il limite dell'affidamento tutelato per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa per mancato raggiungimento delle soglie reddituali, con esonero dalle sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi alla Gestione separata tale momento coincide con la scadenza del termine di pagamento.

  • art. 17, D.P.R. n. 435/2001

    Richiamato come termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ma ritenuto irrilevante quale dies a quo della prescrizione contributiva.

  • art. 116, L. n. 388/2000

    Disciplina delle sanzioni civili per omissione/evasione contributiva; nel caso concreto è stata fatta applicazione del regime più favorevole dell'omissione in primo grado d'appello, ma la questione è stata superata dall'esonero dalle sanzioni per il periodo precedente alla norma interpretativa.

  • d.lgs. n. 218/1997

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della contestazione sulle sanzioni civili.

  • art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. n. 388/2000

    Richiamato dall'INPS per sostenere la debenza delle sanzioni nella misura più grave dell'evasione contributiva.

  • sentenza Corte cost. n. 104/2022

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 nella parte in cui non prevede l'esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione, con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa per mancato raggiungimento delle soglie di cui all'art. 22 L. n. 576/1980.

Massime di principio

  • L'avvocato libero professionista non iscritto alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affari, se svolge attività autonoma non abituale e versa solo il contributo integrativo, è comunque tenuto all'iscrizione alla Gestione separata INPS, perché l'esonero richiede un diverso regime previdenziale che generi una posizione assicurativa personale.
  • Ai fini della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, il termine decorre dalla scadenza del termine previsto per il pagamento del contributo e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • In tema di sanzioni civili per omessa iscrizione alla Gestione separata da parte degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa per mancato raggiungimento delle soglie, il periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 non è assoggettabile a sanzioni civili, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale che tutela l'affidamento ingenerato da un precedente orientamento interpretativo.
  • La qualificazione delle sanzioni contributive tra omissione ed evasione va effettuata sulla base dei presupposti normativi della condotta e della conoscibilità dell'obbligo, ma resta assorbita quando una pronuncia di incostituzionalità esclude radicalmente la debenza delle sanzioni per il periodo considerato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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