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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8926/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per plurimi reati. Il ricorrente deduce quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sul giudizio di gravità indiziaria rispetto al reato di cui all'art. 416-bis c.p., con particolare rilievo alla presunta mancata considerazione che una precedente ordinanza "Reset" aveva escluso gravi indizi e alla mancata prova della continuità partecipativa come coadiutore; 2) censura sul giudizio di gravità indiziaria relativo al ruolo di organizzatore di un sottogruppo dedito al narcotraffico, contestando l'esistenza di un sodalizio autonomo e la qualificazione della condotta come associazione piuttosto che concorso; 3) mancanza di specificità e motivazione rispetto agli altri reati contestati, basati prevalentemente sull'interpretazione di messaggi intercettati e sulla presunta disponibilità di un'utenza telefonica; 4) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla loro attualità, invocando l'anzianità dei fatti e dei precedenti come indice non sufficiente della pericolosità attuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi sono ritenuti generici e aspecifici o meramente reiterativi del riesame; il Tribunale aveva fornito motivazione persuasiva e immune da vizi che ha valorizzato elementi acquisiti dopo la prima ordinanza (contiguità al gruppo D'Ambrosio, partecipazione a "summit", messaggi con Antonio Illuminato relativi a organizzazione di attività intimidatorie ed estorsive). Quanto al profilo narcotraffico, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui associazione mafiosa e associazione per narcotraffico possono concorrere quando sussista un riconoscibile assetto organizzativo interno funzionale al traffico; l'ordinanza ha indicato specifici indizi (rapporto diretto con Illuminato, direttive ad un pusher, sequestro di circa 114 g di cocaina, messaggi su schede "pulite"). I terzi e il quarto motivo sono stati ritenuti privi di specificità o manifestamente infondati; la Corte ha inoltre confermato la sussistenza delle esigenze cautelari, ritenendo non superata dalla mera trascorsa temporalità la duplice presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    L'associazione di tipo mafioso si caratterizza per l'uso del "metodo" e per l'imposizione di una sfera di dominio sul territorio; la Corte ha ritenuto che tale tipicità può coesistere con un assetto interno finalizzato al narcotraffico quando vi sia un riconoscibile ordine organizzativo funzionale allo spaccio

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La "duplice presunzione" richiamata nell'ordinanza non è superata dal mero decorso del tempo: la Corte ha ritenuto che, in presenza di gravi indizi e di modalità allarmanti delle condotte, le esigenze cautelari possono conservarsi

Massime di principio

  • Le censure generiche o non specificamente motivate sono inammissibili in Cassazione: è necessario un confronto critico punto per punto con la motivazione impugnata
  • La gravità indiziaria può fondarsi su "facta concludentia" (contatti continuativi, ruoli direttivi, servizi di osservazione, sequestri, messaggi) anche in assenza di dichiarazioni di collaboratori
  • Un singolo episodio di reato-fine (es. un episodio di spaccio) può essere idoneo a dimostrare l'appartenenza all'associazione se la condotta rivela un ruolo organizzativo o è sintomatica dell'adesione al sodalizio
  • L'esistenza di un sodalizio mafioso non esclude che al suo interno si strutturi un assetto organizzativo funzionale al narcotraffico; la qualificazione come associazione mafiosa o per narcotraffico dipende dagli elementi organizzativi e funzionali riscontrati
  • Per ottenere la revoca della custodia cautelare non basta il decorso del tempo: bisogna dimostrare la cessazione delle esigenze cautelari con elementi specifici idonei a superare le presunzioni previste dall'ordinamento
  • In sede di impugnazione cautelare è determinante documentare, con specificità, in quale punto e perché la motivazione del giudice di merito sarebbe viziata

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