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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22726/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva il riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera e della relativa retribuzione, del servizio preruolo prestato nella scuola materna negli anni scolastici 1990/1991-1998/1999 e 2005/2006, quale servizio utile per l’immissione nel ruolo della scuola secondaria, nonché la restituzione delle somme trattenute a seguito del mancato riconoscimento. La questione riguardava specificamente se il servizio "non di ruolo" prestato nella scuola dell'infanzia debba essere computato integralmente anche in caso di passaggio in ruolo nella scuola secondaria e se ciò valga anche per gli insegnanti di religione, considerata la loro peculiare storia normativa (ruoli istituiti solo con la legge n.186/2003).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento dell'ANIEF; ha accolto il ricorso della ricorrente, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli e ha rinviato alla Corte d'Appello per l'applicazione dei principi enunciati. Le Sezioni Unite hanno affermato che: (i) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 deve essere interpretato ed eventualmente disapplicato quando il suo criterio di computo del servizio preruolo renda inferiore l'anzianità rispetto a quella riconoscibile a un docente "comparabile" assunto ab origine a tempo indeterminato (in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE); (ii) il servizio non di ruolo prestato nella scuola materna va computato anche in caso di immissione in ruolo nella scuola secondaria (non solo nella primaria); (iii) gli insegnanti di religione sono equiparati, sotto questo profilo, agli altri docenti e beneficiano delle medesime tutele. Il procedimento è quindi rimesso alla Corte d'appello che dovrà adeguare la ricostruzione di carriera e valutare le somme spettanti.

Norme richiamate

  • legge 18 luglio 2003, n. 186

    Ha istituito i ruoli per gli insegnanti di religione e ha equiparato lo stato giuridico dei docenti di religione a quello degli altri docenti, per cui la disciplina generale sulla ricostruzione di carriera si applica anche a loro.

  • d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico) - art. 485

    Norma chiave sul riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo. Le Sezioni Unite hanno stabilito che, se l'applicazione dei criteri di art. 485 produce un'anzianità inferiore rispetto a quella riconoscibile ad un docente comparabile assunto a tempo indeterminato, la norma va disapplicata in conformità alla clausola 4 dell'Accordo Quadro.

  • d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 - art. 83

    Norma originaria sui passaggi di ruolo e ricostruzione di carriera: letta alla luce dell'art. 57 della legge n. 312/1980 è stata interpretata (in giurisprudenza) in senso estensivo per riconoscere l'anzianità maturata anche nel passaggio da ruolo di scuola materna a ruolo della scuola secondaria.

  • legge 11 luglio 1980, n. 312 - artt. 53 e 57

    "Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all’ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra."

    Disciplina storica che ha inquadrato gli insegnanti di religione e ha inciso sulla loro diversa modalità di progressione retributiva; la Corte ha ricostruito l'evoluzione normativa per dimostrare l'omogeneità di trattamento con gli altri docenti.

  • d.l. 19 giugno 1970, n. 370 (conv. legge n. 576/1970) - artt. 1 e 2

    Norme originarie sul riconoscimento del servizio non di ruolo; confluite nell'art. 485 del T.U.; utilizzate per ricostruire la disciplina del riconoscimento dei servizi preruolo.

  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE - clausola 4

    Principio europeo di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. La Corte ha ritenuto applicabile la clausola 4 ai docenti provenienti da contratti a termine e ha stabilito che l'ordinamento interno (art. 485) deve essere disapplicato se produce discriminazioni ingiustificate.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. Valenza, Rosado Santana, Regojo Dans, Motter, Montero Mateos)

    La giurisprudenza CJEU ha chiarito che la clausola 4 tutela l'anzianità e condizioni di impiego dei lavoratori a termine e che la natura temporanea del rapporto non costituisce di per sé ragione obiettiva per una disparità di trattamento; la Corte ha richiamato tali principi per motivare la disapplicazione dell'art. 485 quando discrimina.

Massime di principio

  • Il servizio prestato "non di ruolo" nella scuola materna va computato ai fini della ricostruzione di carriera anche in caso di immissione in ruolo nella scuola secondaria; non è limitato al solo passaggio alla primaria.
  • L'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 può essere disapplicato dal giudice nazionale quando l'applicazione dei suoi criteri produce un'anzianità inferiore rispetto a quella riconoscibile a un docente comparabile assunto a tempo indeterminato, in ossequio alla clausola 4 dell'Accordo Quadro (direttiva 1999/70/CE).
  • Gli insegnanti di religione, pur avendo peculiarità nei titoli e nelle modalità di reclutamento, sono equiparati agli altri docenti per quanto riguarda il riconoscimento del servizio preruolo e beneficiano delle stesse tutele contro la discriminazione tra lavoratori a termine e indeterminati.
  • Non può giustificare una diversa valutazione dell'anzianità il solo fatto che il rapporto precedente fosse a termine, né la diversa modalità di reclutamento o l'intesa con l'ordinario diocesano; la giustificazione richiede ragioni oggettive concrete e pertinenti.
  • Nel giudizio di legittimità (Corte di Cassazione) l'intervento volontario di terzi è, in linea di massima, inammissibile; chi intende far valere questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione doveva partecipare nel grado di merito.

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