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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46909/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva rigettato il suo appello avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pavia che aveva confermato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata (durata un anno) disposta con sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 28/03/2019. Con unico motivo denunciava violazione e erronea applicazione della legge penale e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta attualità della pericolosità sociale. In particolare sosteneva che il Tribunale aveva valutato la pericolosità esclusivamente sulla gravità dei reati e sulla pregressa esperienza criminale, trascurando la condotta carceraria positiva (partecipazione alle attività trattamentali e concessioni di benefici, quali liberazione anticipata) e la mancanza di una revisione critica del passato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'applicazione delle misure di sicurezza personali richiede l'accertamento attuale della pericolosità sociale, valutata con riferimento agli indici dell'art. 133 cod. pen. e tenendo conto sia della gravità del fatto originario sia dei comportamenti successivi, compresi quelli tenuti durante l'espiazione della pena. Tuttavia il Collegio ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza aveva adeguatamente motivato il giudizio prognostico: ha preso le mosse dalla gravità dei reati (partecipazione alla cosca Bellocco-Cimato con compiti operativi e di collegamento) e ha considerato negativamente la mancanza di una revisione critica, l'assenza di fruizione di spazi di libertà prima della scarcerazione nonché tre rilievi disciplinari intervenuti in carcere. Tali elementi sono stati valutati complessivamente e ritenuti sufficienti a confermare la persistenza della pericolosità sociale. Per l'esito negativo il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 31 legge 10 ottobre 1986, n. 663

    Stabilisce che le misure di sicurezza personali possono essere ordinate solo previo accertamento della pericolosità sociale dell'autore; ha eliminato le presunzioni di pericolosità basate solo sulla gravità del reato.

  • art. 133 cod. pen.

    Individua gli indici (primo e secondo comma) che devono guidare la valutazione prognostica della pericolosità sociale; la valutazione è globale e comprende fatti successivi e comportamento durante/per dopo la pena.

  • art. 204 cod. pen. (richiamato storicamente)

    Richiamato per spiegare l'evoluzione normativa: in passato prevedeva presunzioni di pericolosità, poi superate dalla legge n. 663/1986 e dalla giurisprudenza costituzionale.

  • art. 207 e art. 228 cod. pen.; art. 55 cod. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente: il Collegio ha ritenuto che non vi sia stata violazione degli stessi, poiché il Tribunale ha motivato in modo congruo e ha valutato anche i fatti successivi all'illecito.

  • art. 417 cod. pen.

    Norma che regola i delitti di associazione di tipo mafioso; la Corte ricorda che nemmeno per tali condanne è ammessa una presunzione di pericolosità: è necessario l'accertamento concreto della pericolosità attuale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (sentenze richiamate)

    Corte cost. nn. 139/1982, 249/1983, 58/1995; Cass. Sez.1 n.11055/2010, Sez.3 n.29407/2013, Sez.1 n.7188/2020, Sez.1 n.35996/2019, Sez.1 n.3801/2013

    Confermano l'orientamento secondo cui le misure di sicurezza richiedono accertamento attuale della pericolosità e la valutazione deve considerare anche il comportamento durante e dopo la pena; escludono presunzioni semplici di pericolosità, anche per reati di tipo mafioso.

Massime di principio

  • L'applicazione o la conferma di una misura di sicurezza personale richiede sempre l'accertamento attuale della pericolosità sociale; non sono ammesse presunzioni automatiche basate solo sulla gravità del reato.
  • La valutazione della pericolosità deve essere complessiva e bilanciata: va considerata la gravità del fatto originario insieme ai comportamenti successivi e al percorso trattamentale durante l'esecuzione della pena (partecipazione ad attività rieducative, concessione di benefici, condotte disciplinarmente rilevate).
  • La concessione di benefici o la partecipazione a percorsi trattamentali sono elementi favorevoli ma non necessariamente decisivi: possono essere superati dalla forza dimostrativa di elementi negativi (es. rilievi disciplinari, mancanza di revisione critica).
  • Anche in casi di condanna per associazione mafiosa non opera una presunzione di pericolosità: il magistrato deve motivare concretamente la persistenza del rischio di commissione di nuovi reati.
  • Per ottenere l'annullamento di una misura di sicurezza in sede di impugnazione occorre dimostrare che la valutazione prognostica non ha considerato elementi rilevanti o risulti contraddittoria/illogica nella ponderazione degli indici di cui all'art.133 c.p.

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