Cassazione Penale, Sentenza n. 15268/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: Casella denunciava che la corte d'appello aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale basandosi unicamente sul dato formale di essere stato l'ultimo amministratore di diritto per un breve periodo (20/11/2007-07/02/2008), senza accertare se le irregolarità contabili coincidessero con il suo mandato e se egli avesse effettiva consapevolezza e volontà di contribuire alle irregolarità; chiedeva quindi l'annullamento per carenza di accertamento del dolo o della consapevolezza specifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte che mirava a una rivalutazione dei fatti (confermando la possibilità di responsabilità anche per l'amministratore formale, anche se di breve durata, quando emerge omissione di controllo e accettazione dell'incarico a titolo remunerativo senza esercitare le funzioni), ma ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie "fallimentari" (art. 216 l.fall.) rimettendo la questione a diversa sezione della Corte d'appello per nuovo esame sulla sola durata delle pene accessorie, alla luce del principio costituzionale e giurisprudenziale che obbliga il giudice a motivare e determinare concretamente tale durata. Ha inoltre escluso l'obbligo per l'imputato del pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamato per delimitare l'ambito di sindacato della Cassazione: il ricorso non può comportare nuova valutazione probatoria o travisamento del fatto; la Corte non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella del merito.
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma processuale richiamata per giustificare la requisitoria scritta del Procuratore generale depositata in Cassazione e la trattazione limitata dei ricorsi non richiesti in udienza pubblica.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Il testo censurato prevedeva: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa"; la Corte Costituzionale ha riformulato il principio indicando che la misura va determinata "fino a dieci anni".
La Corte costituzionale (sent. n.222/2018) ha dichiarato l'illegittimità della formulazione che imponeva automaticamente dieci anni, imponendo che la durata sia determinata dal giudice entro il limite massimo. Conseguenza: le pene accessorie irrogate sulla base della formulazione dichiarata incostituzionale devono essere rideterminate in concreto dal giudice del merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
Criteri di determinazione della pena che il giudice del merito deve applicare per fissare la durata delle pene accessorie, valutando gravità del fatto, personalità del colpevole, grado di colpa, ecc.
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 28910/2019 e altri precedenti)
Richiamati i precedenti che stabiliscono: a) la Cassazione non può reinterpretare il compendio probatorio del merito; b) in materia di bancarotta fraudolenta documentale la responsabilità dell'amministratore formale è possibile anche per breve carica quando vi sia omissione di controllo e consapevolezza generica delle illecite attività dell'amministratore di fatto; c) la durata delle pene accessorie deve essere determinata concretamente dal giudice del merito e non automaticamente in base a una cornice edittale ora dichiarata incostituzionale.
Massime di principio
- In Cassazione è preclusa la riesamina libera delle prove: non è possibile chiedere alla Corte di legittimità di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.
- L'amministratore formale può essere ritenuto penalmente responsabile per reati fallimentari (anche documentali) anche se ha ricoperto l'incarico per breve tempo, quando emerge che ha omesso i doveri di controllo o ha accettato l'incarico consapevole, anche genericamente, dell'attività illecita svolta dall'amministratore di fatto.
- La prova della "consapevolezza" o del dolo può essere desunta indiziariamente da elementi come accettazione remunerata dell'incarico senza svolgere le funzioni tipiche, delega totale dell'amministrazione ad altri e mancanza di controlli.
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.222/2018 l'automatismo della durata di dieci anni per le pene accessorie fallimentari non è più applicabile: il giudice del merito deve motivare e determinare concretamente la durata delle pene accessorie secondo i criteri dell'art.133 c.p.
- Se la Cassazione accerta l'illegittimità di una norma o di una determinazione penale collegata, può annullare con rinvio limitatamente a quel profilo (es. pene accessorie) lasciando inalterata la restante impugnazione.
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