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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2612/2020 del 05/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione doganale)

La controversia

La società, attiva nella progettazione e realizzazione di componenti per apparecchi di illuminazione, aveva ottenuto l’autorizzazione a inviare merci in Albania, presso una società locale, per lavorazioni in regime di perfezionamento passivo e successiva reimportazione. In relazione a cinque bollette doganali di reimportazione del 2006, un controllo a posteriori rilevò che all’esportazione temporanea non era stato presentato il certificato Eur 1 né una dichiarazione equipollente dell’esportatore autorizzato. Le fatture della società albanese indicavano inoltre che le operazioni eseguite consistevano in mero assemblaggio, ritenuto insufficiente a conferire origine preferenziale albanese. L’Agenzia emise quindi cinque avvisi di rettifica per recuperare i dazi. La CTP di Bergamo respinse le impugnazioni e la CTR della Lombardia, con sentenza n. 253/67/2011, pronunciata il 19 settembre 2011 e depositata il 4 ottobre 2011, rigettò l’appello, rilevando sia la mancata presentazione della documentazione richiesta all’esportazione, sia l’insufficienza dell’assemblaggio a fondare l’origine preferenziale albanese. In cassazione la società articolò sette motivi: 1) omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 per mancato contraddittorio endoprocedimentale; 2) omessa pronuncia sulla censura relativa al disconoscimento dell’origine preferenziale attestata dai certificati Eur 1 senza controllo a posteriori; 3) omessa pronuncia sul difetto di motivazione di un avviso, anche in relazione alle percentuali dei materiali previste dall’accordo; 4) violazione della disciplina comunitaria e dell’accordo CE-Albania quanto alla necessità di presentare il certificato Eur 1, o dichiarazione equipollente, già all’esportazione temporanea; 5) illegittimità della correzione dell’errore materiale nella sentenza di primo grado, che aveva indicato l’“imballaggio” invece dell’“assemblaggio”; 6) vizio motivazionale sull’insufficienza delle lavorazioni albanesi, deducendo che non sarebbero stati considerati gli accordi, le autorizzazioni e la tipologia dei beni esportati; 7) omessa pronuncia sulla richiesta di non contabilizzare a posteriori i dazi, per asserito errore dell’autorità doganale non ragionevolmente rilevabile dal debitore in buona fede.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la società alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.800,00 oltre alle spese prenotate a debito. Il motivo 6 è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorso non riproduceva il contenuto dei documenti invocati, e comunque infondato: la CTR aveva motivato adeguatamente il convincimento che le operazioni consistessero in mero assemblaggio, sulla base delle fatture della stessa contribuente, e la censura mirava a sostituire una diversa valutazione delle prove. La Corte ha inoltre richiamato l’onere della contribuente di provare che il prodotto fosse risultato dalla lavorazione delle merci temporaneamente esportate. Il motivo 4 è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, perché contestava una delle due autonome rationes decidendi mentre restava ferma quella relativa all’insufficienza dell’assemblaggio. I motivi 2, 3 e 7 sono stati rigettati: non vi era omissione di pronuncia, poiché la CTR aveva ritenuto assorbite le ulteriori questioni in ragione dell’accertamento del mero assemblaggio, che sosteneva autonomamente la rettifica ed escludeva l’asserito errore dell’Amministrazione. Il motivo 1 è stato rigettato: la CTR non aveva effettivamente deciso la censura, ma l’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 non operava nella materia doganale per la fattispecie anteriore alle modifiche dell’art. 11 TULD; inoltre, la violazione del contraddittorio amministrativo rileva solo se ha prodotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa, da dimostrare mediante prova di resistenza, qui non fornita. Il motivo 5 è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione e censurava, in sostanza, la correzione dell’errore materiale operata dalla CTR.

Norme richiamate

  • art. 145 del Reg. (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario)

    Il “perfezionamento passivo” che, ex art. 145 CDC (Codice doganale Comunitario, ratione temporis applicabile) consente l’esportazione temporanea fuori dal territorio doganale comunitario (ora Eurounitario) di merci comunitarie per sottoporle a processi di lavorazione per essere poi reimportate in Italia ed immesse in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione, in forza delle disposizioni vigenti.

    La disposizione è richiamata per descrivere la procedura di perfezionamento passivo; la decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

  • art. 11 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374 (TULD)

    Ne deriva che la denuncia di vizi di attività dell’Amministrazione capaci di inficiare il procedimento è destinata ad acquisire rilevanza soltanto se, ed in quanto, l’inosservanza delle regole abbia determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa della parte, direttamente dipendente dalla violazione che si sia riverberata sui vizi del provvedimento finale (Cass. sez. 5, 15/03/2013, n. 6621, Rv. 626116-01).

    In materia doganale il contraddittorio nella fase amministrativa trova fondamento nelle previsioni dell’art. 11; la violazione delle relative regole è rilevante se ha arrecato un concreto pregiudizio difensivo causalmente collegato ai vizi del provvedimento finale.

  • art. 12, comma 7, della L. 27 luglio 2000, n. 212

    Nonostante ciò la decisione sfugge alla sanzione di nullità, non operando nella materia doganale il citato art. 12, peraltro con riferimento a fattispecie antecedente alle modifiche dell’art. 11 TULD (introducenti un contraddittorio endoprocedimentale in materia doganale).

    L’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non si applicava alla fattispecie doganale in esame, anteriore alle modifiche dell’art. 11 TULD che hanno introdotto il contraddittorio endoprocedimentale in tale materia.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo n. 6, in particolare, è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. (in termini di autosufficienza), essendo argomentato il preteso difetto di motivazione in forza dell’asserita mancata considerazione di documenti (accordi contrattuali tra le due società e “autorizzazioni rilasciate dagli Uffici”), il cui contenuto non è riprodotto, neanche indirettamente, nel ricorso al fine di rendere apprezzabile la relativa doglianza, oltre che della tipologia dei beni temporaneamente esportati in Albania, anche essa fondante su documentazione oggetto di omessa riproduzione nei detti termini.

    Il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico e autosufficiente il contenuto dei documenti sui quali si fonda la censura, così da consentire alla Corte di valutarne la rilevanza senza ricercarli autonomamente.

  • art. 112 c.p.c.

    Il Giudice di merito, invero, dopo aver sintetizzato le doglianze prospettate dal contribuente, tanto in primo grado quanto in secondo grado, ha statuito nei termini innanzi riportati (al precedente paragrafo n. 4 dell’attuale esposizione dei fatti di causa), ponendo a fondamento della decisione le due rationes decidendi già evidenziate ed esplicitamente ritenendo assorbito in tale decisione quanto altro dedotto dal contribuente.

    Non sussiste omissione di pronuncia quando il giudice decide la controversia sulla base di una ragione assorbente e dichiara, anche esplicitamente, assorbite le ulteriori questioni.

  • art. 220, paragrafo 2, lettera b), del Reg. (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario)

    Il fondamento ravvisato nella mera attività di assemblaggio, difatti, ha comportato l’assorbimento delle altre questioni, fondando le ragioni dell’Amministrazione sottese alla rettifica di tutte le bollette doganali, ed ha peraltro escluso la sussistenza di un (preteso) errore (attivo) dell’Amministrazione.

    La Corte non esamina nel merito i presupposti della non contabilizzazione a posteriori previsti dalla disposizione: ritiene assorbita la relativa censura e considera che l’accertamento del mero assemblaggio esclude, nella fattispecie, l’asserito errore attivo dell’Amministrazione.

  • art. 110 del Reg. (CEE) n. 2454/1993

    La Corte dichiara il motivo che invocava tale disposizione inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la sentenza impugnata resta autonomamente sorretta dall’accertamento che le lavorazioni albanesi erano mero assemblaggio.

    La Corte non decide la questione interpretativa relativa alla documentazione richiesta per il perfezionamento passivo, perché la ratio autonoma concernente l’insufficienza dell’assemblaggio rimane intatta.

  • artt. 16, 18, 21 e 22 del Protocollo n. 4 allegato alla Decisione del Consiglio del 12 giugno 2006 (Accordo CE-Albania)

    La Corte dichiara il motivo che invocava tali disposizioni inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la sentenza impugnata resta autonomamente sorretta dall’accertamento che le lavorazioni albanesi erano mero assemblaggio.

    La Corte non decide la questione interpretativa relativa alla presentazione del certificato Eur 1 o della dichiarazione equipollente all’esportazione, poiché rimane decisiva l’autonoma ratio dell’insufficienza dell’assemblaggio.

Massime di principio

  • Chi invoca il riconoscimento dell’origine preferenziale di merci reimportate dopo una procedura di perfezionamento passivo ha l’onere di provare che il prodotto reimportato sia risultato dalla lavorazione delle merci temporaneamente esportate.
  • La censura di omessa valutazione di documenti è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza se il ricorso per cassazione non ne riproduce, almeno indirettamente, il contenuto necessario a valutarne la rilevanza.
  • Il giudice di merito può fondare l’accertamento della natura delle lavorazioni sulle fatture emesse per le operazioni; il ricorso per cassazione non può ottenere una nuova valutazione delle prove limitandosi a contrapporre una diversa lettura degli elementi istruttori.
  • Quando la sentenza poggia su più rationes decidendi autonome, la censura di una sola di esse è priva di interesse se un’altra, non validamente contestata, è sufficiente a sorreggere il decisum.
  • La mancata pronuncia su una questione non determina nullità quando essa sia rimasta assorbita da una ragione decisoria autonomamente sufficiente.
  • In materia doganale, la violazione delle regole sul contraddittorio amministrativo rileva solo se ha prodotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa, causalmente collegato al provvedimento finale; il contribuente deve allegare e dimostrare tale pregiudizio mediante la prova di resistenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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