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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19745/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. I motivi dedotti erano tre: (1) vizio di motivazione sulla valutazione della prova indiziaria, sostenendo in sostanza che il quadro probatorio fosse stato male apprezzato; (2) vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'affermazione del dolo di concorso nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, contestando la lettura data alla condotta successiva; (3) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 5 e 7 c.p., sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena. La Corte rileva che i motivi si risolvono in una richiesta di rivalutazione del fatto e della prova, oppure ripropongono censure già disattese in appello senza una critica specifica alla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché in sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto o una rivalutazione del compendio probatorio; ha inoltre osservato che le censure non erano correlate alle ragioni della decisione impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte di merito aveva logicamente valorizzato la condotta successiva come indice della preesistente adesione al proposito di sottrarsi alle forze dell'ordine. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di doglianze già esaminate in appello, nonché manifestamente infondato quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, essendo la motivazione della sentenza di merito congrua e ancorata a dati personali e fattuali ritenuti decisivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, nn. 5 e 7 c.p.

    Le aggravanti furono ritenute sussistenti dalla Corte di merito e la censura difensiva è stata giudicata generica e infondata.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice richiami gli indici personali e fattuali ritenuti decisivi, senza dover esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o del materiale probatorio, essendo preclusa alla Corte di cassazione ogni "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con le ragioni della sentenza impugnata o che si limiti a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello senza una critica argomentata.
  • La prova indiziaria può sorreggere la decisione di merito quando il giudice abbia valutato gli indizi sia singolarmente sia nel loro complesso, con motivazione logicamente coerente e non affetta da fratture argomentative.
  • Nel valutare il dolo di concorso, il giudice può valorizzare anche condotte successive al fatto tipico come elementi sintomatici della preesistente condivisione del proposito criminoso, purché la motivazione non sia manifestamente illogica.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario esaminare analiticamente ogni elemento prospettato dalle parti.
  • La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile quando si risolve in una mera richiesta di sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa, non essendo sufficiente a integrare il vizio di legittimità una generica contestazione del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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