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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36311/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria aveva negato al condannato la liberazione anticipata per il semestre 16 giugno 2016-15 giugno 2017; il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, con ordinanza del 14 aprile 2026, aveva rigettato il reclamo proposto ai sensi dell’art. 69-bis ord. pen. Il condannato ha presentato ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 54 e 69-bis ord. pen. e degli artt. 666 e 678 c.p.p., sostenendo che i reati commessi nel 2020 e nel 2022, successivi di molti anni al semestre in esame, non potevano determinarne il rigetto senza una valutazione complessiva e una motivazione particolarmente rigorosa sulla loro incidenza retroattiva. Con il secondo ha dedotto vizio di motivazione, perché il Tribunale avrebbe valorizzato soltanto la commissione di ulteriori reati dello stesso tipo, senza considerare la condotta intramuraria tenuta nel semestre né la partecipazione al programma rieducativo. Con il terzo ha lamentato violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo che il diniego trasformasse il beneficio in una pena aggiuntiva e svuotasse la funzione rieducativa della pena. Il Tribunale aveva ritenuto che la reiterazione, dopo la scarcerazione, dei medesimi reati per i quali il condannato era stato detenuto dimostrasse che l’adesione al percorso rieducativo era stata soltanto formale e che non vi fosse stata una reale interiorizzazione dei suoi contenuti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i tre motivi. Ha confermato che i reati commessi in stato di libertà possono essere valutati come elementi rivelatori della mancata partecipazione all’opera rieducativa nel semestre precedente, anche se non immediatamente contiguo, quando la natura e la gravità della ricaduta siano idonee a vanificare la precedente adesione al trattamento. Nel caso concreto, la reiterazione di reati dello stesso genere di quelli già commessi è stata ritenuta, con motivazione articolata, indicativa della persistente propensione a ricorrere all’illecito e del carattere solo superficiale dell’adesione al progetto rieducativo. La Corte ha quindi giudicato non decisiva la mancata specifica menzione dell’andamento intramurario e del programma trattamentale, in ragione della ritenuta portata dimostrativa della recidiva specifica. Ha inoltre escluso che il diniego costituisca una sanzione ulteriore: la liberazione anticipata è un beneficio premiale, non automatico, subordinato alla prova della partecipazione all’opera di rieducazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 54 ord. pen.

    L'art. 54 Ord. pen. stabilisce che la detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata viene concessa al condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, quale riconoscimento di tale partecipazione.

    La detrazione è subordinata alla prova della partecipazione del condannato all’opera rieducativa; non consegue automaticamente all’espiazione del semestre.

  • art. 69-bis ord. pen.

    Il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria con provvedimento in data 14 aprile 2026 ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell'art. 69-bis Ord. pen. avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria che non aveva riconosciuto la liberazione anticipata di Lo Macouna per il periodo 16 giugno 2016 - 15 giugno 2017.

    La disposizione è indicata quale base del reclamo contro il diniego della liberazione anticipata; il testo non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.

  • art. 666 c.p.p.

    Il testo riporta la disposizione soltanto tra le norme la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente e non ne espone un’applicazione o un’interpretazione da parte della Corte.

    La Corte non formula nel testo un principio autonomo relativo a questa norma.

  • art. 678 c.p.p.

    Il testo riporta la disposizione soltanto tra le norme la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente e non ne espone un’applicazione o un’interpretazione da parte della Corte.

    La Corte non formula nel testo un principio autonomo relativo a questa norma.

  • art. 103 d.P.R. n. 230 del 2000

    In motivazione si afferma che in tema di liberazione anticipata, dunque, proporzionalmente all'estensione dell'incidenza negativa retroattiva della violazione consumata in un semestre rispetto ai semestri antecedenti, deve essere particolarmente accurato l'apprezzamento della gravità della trasgressione in se stessa e con riguardo al grado di partecipazione del condannato al trattamento rieducativo nel tempo precedente, esposto a subire gli effetti negativi della successiva violazione, con valutazione comparativa della condotta nelle varie scansioni temporali, alla stregua degli articolati criteri indicati nell'art. 103 d.P.R. n. 230 del 2000, valorizzanti l'impegno dimostrato dal detenuto nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento, oltre al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna, senza che sia richiesto il provato conseguimento del risultato riabilitativo.

    Quando una violazione successiva viene fatta incidere retroattivamente su semestri precedenti, la valutazione deve essere tanto più accurata quanto maggiore è l’estensione temporale dell’incidenza, considerando gravità della trasgressione e partecipazione al trattamento, senza esigere il conseguimento di un risultato riabilitativo.

Massime di principio

  • La valutazione della condotta ai fini della liberazione anticipata è frazionata per semestri, ma tale criterio non impedisce di considerare reati commessi successivamente in libertà quali elementi rivelatori della mancanza, nel periodo detentivo precedente, di una reale volontà di partecipare al programma rieducativo.
  • Una trasgressione successiva può riflettersi negativamente su semestri antecedenti o non immediatamente contigui soltanto quando sia idonea a manifestare l’assenza di effetti positivi dell’opera rieducativa e a vanificare la precedente partecipazione. Quanto più distante è il periodo interessato, tanto più accurata deve essere la valutazione della gravità della trasgressione e della condotta trattamentale precedente.
  • La reiterazione in libertà di reati dello stesso genere di quelli per cui il condannato era stato detenuto può essere valorizzata come indice della superficialità dell’adesione al percorso rieducativo e della persistente scelta di ricorrere all’illecito.
  • La liberazione anticipata è un beneficio premiale subordinato alla prova della partecipazione all’opera di rieducazione; il diniego non costituisce una pena aggiuntiva, ma consegue al mancato accertamento dei presupposti per la concessione.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipata
RamiEsecuzione penale

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