Cassazione Penale, Sentenza n. 45330/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi proposti avverso il decreto del 11/01/2023 della Corte d'appello di Catanzaro con cui erano state parzialmente riformate le misure disposte dal Tribunale delle misure di prevenzione: contestazione di misure personali (sorveglianza speciale) e di confische patrimoniali. Le censure principali riguardavano (i) la mancata verifica dell'attualità della pericolosità sociale, anche alla luce dei lunghi periodi di detenzione e dei comportamenti tenuti durante la detenzione e le liberazioni anticipate; (ii) la carenza di motivazione sulla correlazione temporale tra acquisti/donazioni di beni e la manifestazione della pericolosità sociale; (iii) la presunta lecita provenienza dei fondi (es. buono postale sottoscritto con somme derivanti da deposito ritenuto legittimo); (iv) la mancata considerazione del valore delle migliorie e della impossibilità di separare il bene donato dalle aggiunte; (v) contestazioni generiche circa l'uso di indici ISTAT per il giudizio di sproporzione e mancata valutazione di elementi probatori forniti da perizia
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Gualtieri Antonia, Torcasio Rita e Torcasio Teresa, confermando le valutazioni della Corte territoriale in ordine alle misure e alle confische (salvo le modifiche già disposte in sede di appello). Solo il ricorso di Torcasio Giovanni è stato ritenuto parzialmente fondato: la Corte ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata a Torcasio Giovanni e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio sul profilo dell'attualità della pericolosità, dovendosi valutare l'incidenza dei periodi di detenzione e della condotta successiva alla condanna. Per i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili è stata disposta la condanna alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d. lgs. 159/2011 (Codice antimafia)
Art. 6 richiamato in relazione alla verifica dell'attualità della pericolosità sociale: il giudice deve valutare anche l'evoluzione della personalità del proposto durante i periodi di detenzione e tenere conto delle condotte successive alla condanna. Art. 24 richiamato in relazione alla confisca: la confisca può colpire beni donati se su di essi sono state realizzate trasformazioni o addizioni preminenti che rendono impraticabile una separazione "pro quota" tra valore originario e valore aggiunto
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando si riscontri colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione per i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili
Massime di principio
- Il giudice che valuta misure di prevenzione deve accertare l'attualità della pericolosità prendendo in considerazione il comportamento del proposto durante le detenzioni e gli eventuali benefici penitenziari concessi; l'omessa valutazione di tali elementi può determinare vizio di motivazione
- Nel giudizio di confisca i beni formalmente acquisiti per donazione non sono automaticamente esclusi dall'ablazione se su di essi sono state operate trasformazioni o addizioni di valore preminente che impediscono una separazione delle quote
- La parte che invoca la lecita provenienza di specifiche somme deve fornire dati incontestati e puntuali; ricostruzioni alternative o generiche in sede di legittimità sono inammissibili
- Le censure generiche e non riferite in modo puntuale a beni, epoche e circostanze concrete sono destinate a fallire; è necessario dettagliare gli elementi di fatto contestati
- In Cassazione non è consentito proporre una ricostruzione di fatto alternativa priva di riferimento a deduzioni già contestate nel grado precedente; le questioni di merito sono in larga parte inammissibili salvo vizio di legittimità o carenza motivazionale
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa processuale, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45294/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45295/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45296/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45297/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45298/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45299/2023 del 10/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →