Cassazione Penale, Sentenza n. 14732/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva parzialmente annullato il sequestro preventivo emesso dal GIP, deducendo principalmente: (1) violazione dell'art. 321 c.p.p. per assenza di motivazione sul "periculum in mora" nel decreto di sequestro originario; il Tribunale del riesame avrebbe dovuto annullare il decreto per radicale carenza motivazionale e non introdurre argomentazioni nuove e apodittiche; (2) omissione di considerazione della memoria difensiva depositata in udienza che evidenziava la capacità reddituale della ricorrente e l'acquisizione successiva di quote immobiliari da parte della stessa; (3) violazione dell'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n.74: il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente sarebbe stato improprio perché il presunto profitto era già stato sequestrato presso Poste Italiane, rendendo il sequestro verso la Vitrano non necessario in quanto la misura diretta risultava bereits satisfattiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi in tema di periculum in mora, con carattere assorbente delle altre censure. Ha rilevato che il decreto di sequestro del 17/4/2023 era del tutto privo di motivazione sul periculum in mora e che, in caso di assoluta mancanza motivazionale, il tribunale del riesame non può esercitare un potere integrativo sostitutivo ma deve annullare il provvedimento. Richiamata la giurisprudenza di legittimità che nega l'integrazione in caso di carenza assoluta, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca nei confronti di Vitrano Valentina, disponendo il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto; ha inoltre disposto la comunicazione al Procuratore generale per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
Il provvedimento di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2, finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche sul "periculum in mora"; la sua totale assenza determina la nullità radicale del decreto.
Richiamato per affermare che la mancanza assoluta di motivazione sul requisito cautelare configura nullità che non può essere sanata dal tribunale del riesame mediante integrazione.
Stabilisce il rinvio al potere del tribunale del riesame; la Corte specifica che tale potere non autorizza l'integrazione in caso di totale omissione motivazionale sul periculum in mora.
Riferimento alla confisca; la Corte precisa che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione sul periculum in mora quando anticipa l'effetto ablativo della confisca.
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n.74
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la natura residuale del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente quando il profitto sia già stato sequestrato altrove; la Corte non decide nel merito su questo profilo perché ha annullato per vizi motivazionali.
Norma citata in relazione all'obbligo di comunicazione al Procuratore generale per le eventuali determinazioni di competenza successiva.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione specifica e concisa sul "periculum in mora": la sua totale assenza comporta la nullità radicale del provvedimento.
- Il tribunale del riesame non può supplire integrando o sostituendo la motivazione quando manca completamente il necessario fondamento sul periculum in mora; in tali casi l'unica via è l'annullamento del provvedimento impugnato.
- In sede di impugnazione è essenziale richiamare ed esibire puntualmente gli elementi difensivi (memorie, dati reddituali, atti di acquisto successivi) per contestare la sussistenza del periculum e delle esigenze della misura; il mancato esame di tali elementi può essere motivo di annullamento se emerge l'omissione nella motivazione.
- La questione della residualità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente (es. quando il profitto è già stato sequestrato presso terzi) resta rilevante, ma non può supplire a profili formali di nullità: anche se ricorrono condizioni soggettive e oggettive che renderebbero il sequestro in concreto non necessario, la mancanza motivazionale del decreto è autonoma e sufficiente a determinarne l'annullamento.
- Per chi difende: puntare sia sulla verifica formale della motivazione del decreto (in particolare sul periculum in mora) sia sulla prova materiale dell'assenza di utilità pratica del sequestro (es. sequestri già operati su terzi o prova di sopravvenienti fonti di reddito o acquisti che ne dimostrino la non necessità).
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