Cassazione Penale, Sentenza n. 26544/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Tafili impugnava l'ordinanza del GIP del 23/09/2022 che aveva revocato la sospensione condizionale delle pene a suo carico. Denunciava: 1) errore di diritto e vizio di motivazione per aver ritenuto la revoca come obbligatoria anziché facoltativa (richiamando l'art. 168 cod. pen., secondo comma, e sostenendo che il giudice dell'esecuzione si fosse attribuito poteri spettanti al giudice della cognizione); 2) violazione delle norme processuali per omessa notifica, a suo dire, della richiesta di revoca e del decreto di fissazione dell'udienza camerale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto regolari le notifiche: dopo un primo invio con errore nel numero civico, la raccomandata fu depositata e fu effettuata la comunicazione di avviso di giacenza (CAD), e il plico fu poi rispedito; in ogni caso la successiva e rituale notificazione al domicilio effettivo ha neutralizzato l'inesattezza. Sostanzialmente, dagli atti emergeva che Tafili, già titolare di sospensioni condizionali divenute irrevocabili, aveva commesso il 30/04/2017 un delitto per il quale gli fu inflitta pena di 5 anni di reclusione e multa, quindi ricorrevano le condizioni per la revoca obbligatoria della sospensione (art. 168, primo comma, n. 1). Il richiamo del ricorrente alla revoca facoltativa (art. 168, secondo comma) è stato ritenuto improprio e infondato. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato l'art. 168 nel senso che la commissione, durante il periodo di sospensione, di un delitto per il quale sia stata inflitta una pena detentiva non sospesa determina la revoca obbligatoria della sospensione (primo comma, n.1). Il secondo comma (revoca facoltativa per ipotesi particolari di cumulo) non si applica al caso concreto.
Rilevato quale parametro di riferimento per i limiti di cumulo delle pene; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per invocare il limite di cui all'art. 163 tale da rendere applicabile la revoca facoltativa.
Applicato per disporre l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, con motivazione che non sussisteva colpa grave nella proposizione dell'appello (richiamo alla sentenza della Corte costituzionale).
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che non sussistevano elementi per ritenere che il ricorrente avesse proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò ha tuttavia comportato l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. per le spese e la somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se, durante il periodo di sospensione condizionale, il beneficiario commette un reato per il quale viene inflitta una pena detentiva non sospesa, la revoca della sospensione è obbligatoria (art. 168, primo comma, n.1) e non discrezionale.
- La revoca facoltativa prevista dall'art. 168, secondo comma, si applica in ipotesi specifiche di cumulo di pene per delitti precedentemente commessi e non si estende automaticamente ai casi di nuova condanna che comportino pena detentiva non sospesa.
- Difetti iniziali nella indicazione del numero civico o altri errori formali nella prima comunicazione possono essere sanati da successiva notificazione corretta e dalla regolare esecuzione degli atti postali (deposito, CAD, ulteriore invio); l'onere probatorio della mancata notifica grava sul ricorrente.
- Le impugnazioni che si basano su censure manifestamente infondate possono essere dichiarate inammissibili e comportare l'assegnazione delle spese e, se previsto, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare le date delle condanne pregresse e della nuova condanna rispetto ai termini previsti dalla normativa (es. art. 163) per valutare se ricorra la fattispecie di revoca obbligatoria o quella facoltativa.
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