Cassazione Civile, Ordinanza n. 34183/2021 del 15/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRAP per l'anno 2007, una agevolazione prevista dalla legge regionale siciliana n. 21 del 2003. La Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto legittimo il recupero, osservando che l'agevolazione spettava soltanto a imprese esistenti e operative nel periodo 2001-2003 e che la società si era costituita nel 2002. La Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l'appello della contribuente interpretando la norma in senso favorevole alla spettanza del beneficio anche per società costituite dopo il 2001 purché entro il 2003. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi contro tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità, la società ha poi dedotto di aver presentato domanda di definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, di aver effettuato il pagamento dovuto e di aver notificato l'istanza di cessazione della materia del contendere; l'Ufficio ha dato atto della definizione agevolata della controversia.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, prendendo atto della domanda presentata dalla contribuente, del pagamento eseguito e dell'adesione dell'Agenzia delle Entrate. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, chiarendo che esso riguarda solo i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile alla declaratoria di estinzione per definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la definizione agevolata della controversia comporta l'estinzione del giudizio; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018, applicata alla definizione agevolata della lite
legge regionale Sicilia 29 dicembre 2003, n. 21
norma attributiva di un'agevolazione fiscale, la cui interpretazione era oggetto del giudizio di merito
IRAP
imposta oggetto dell'avviso di accertamento e del recupero a tassazione
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
regola espressamente richiamata per l'estinzione del giudizio e la disciplina delle spese
Cass. 7 dicembre 2018, n. 31372
richiamata per escludere il doppio contributo unificato nei casi di estinzione
Cass. 7 giugno 2018, n. 14782
richiamata per affermare che il doppio contributo non si applica oltre i casi tipici previsti
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, se ritualmente domandata e comprovata con il pagamento dovuto, determina l'estinzione del giudizio di legittimità, anche quando il ricorso per cassazione sia già stato proposto.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica alla declaratoria di estinzione del giudizio, poiché la relativa previsione ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
- Quando interviene la definizione agevolata della lite con adesione di entrambe le parti, la Corte non affronta il merito delle censure di ricorso e prende atto della cessazione della materia del contendere in forma di estinzione del processo.
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