Sentenza del 17/07/2018 n. 18911 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia relativa ad avvisi di accertamento IRPEG e IRAP per gli anni 2003 e 2004. La controversia riguardava la deducibilità di costi, dell'utilizzo di un fondo rischi su crediti e di perdite su crediti, contestati dall'Ufficio per difetto di competenza, certezza, precisione e adeguata documentazione. In particolare, l'Agenzia ha denunciato vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nonché, per le perdite su crediti, la violazione dell'art. 101 TUIR e dell'art. 2697 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, relativo a un costo di Euro 89.350,00 per prestazioni contabilizzate tra le fatture da ricevere, ritenendo sufficiente il collegamento con il contratto di appalto e con la contabilizzazione del ricavo presso la fornitrice. Ha inoltre rigettato il terzo motivo, relativo a costi di Euro 110.000,00, ritenendo adeguata la motivazione della CTR e ricordando che la Cassazione non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito. Ha accolto invece il secondo motivo, relativo all'utilizzo del fondo rischi su crediti di Euro 15.848,00 e a perdite su crediti di Euro 224.316,00, perché la motivazione della CTR non chiariva adeguatamente la certezza, effettività e competenza delle perdite derivanti dalla transazione. Ha accolto anche il quarto motivo, relativo a perdite su crediti di Euro 49.597,00, poiché la CTR non aveva precisato quale documentazione dimostrasse la perdita, a fronte dell'assenza di una dichiarazione di fallimento o di una procedura equivalente nello Stato estero del debitore. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio
La Corte verifica la sufficienza logico-formale della motivazione del giudice di merito, senza poter rivalutare direttamente il materiale probatorio o sostituire la propria valutazione a quella del giudice tributario.
Art. 75 TUIR, ora art. 109 TUIR
i costi relativi a prestazioni di servizio sono di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate
Per i servizi rileva il momento di ultimazione della prestazione, non la data di emissione della fattura o quella del pagamento. La contabilizzazione tra le fatture da ricevere può essere corretta se supportata da documentazione contrattuale e contabile coerente.
La deduzione delle perdite su crediti richiede la prova della loro certezza e precisione e della corretta imputazione temporale. Tale prova grava sul contribuente e deve risultare da documentazione concreta e verificabile.
chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
Il contribuente che intende dedurre una perdita su crediti deve dimostrare i presupposti della deduzione, inclusi l'esistenza della perdita, la sua effettività, certezza, precisione e competenza fiscale.
Massime di principio
- La deducibilità di un costo per servizi dipende dalla competenza economica, normalmente collegata all'ultimazione della prestazione, e non dalla data della fattura o del pagamento.
- La contabilizzazione di un costo tra le fatture da ricevere può essere riconosciuta quando è coerente con un contratto, con la documentazione disponibile e con la contabilizzazione del corrispondente ricavo da parte del fornitore.
- Le perdite su crediti sono deducibili solo se il contribuente fornisce elementi oggettivi e verificabili che dimostrino la certezza e precisione della perdita e la sua riferibilità all'esercizio corretto.
- Una bozza di transazione priva di sottoscrizione o data, annotazioni interne e semplici estratti contabili possono non essere sufficienti, da soli, a provare una perdita su crediti.
- In caso di debitore estero, è opportuno produrre documentazione equivalente a una dichiarazione di fallimento o a una procedura concorsuale, oppure altri elementi oggettivi che dimostrino l'irrecuperabilità del credito secondo la legge applicabile.
- Nel giudizio di Cassazione non possono essere introdotti per la prima volta nuovi fatti o nuovi elementi non contestati nei precedenti gradi di giudizio; le contestazioni devono essere formulate tempestivamente già in sede amministrativa e di merito.
- La Corte di cassazione può cassare con rinvio una sentenza tributaria quando la motivazione non consente di comprendere quali prove siano state considerate decisive, anche se il principio giuridico applicato dal giudice di merito è corretto.
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