Cassazione Penale, Sentenza n. 13563/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano (applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) il difensore proponeva un unico motivo di ricorso per "inosservanza di legge" con riferimento all'art. 240 c.p., contestando la confisca delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell'imputato; il ricorso faceva leva sulla documentazione in atti relativa alla situazione patrimoniale e al titolo delle somme contestate.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per effetto della rinuncia all'impugnazione depositata dal difensore (12/02/2026) ai sensi dell'art. 589 c.p.p. Poiché nella rinuncia non è stata prospettata alcuna causa sopravvenuta di carenza di interesse non imputabile al ricorrente, il giudice ha ritenuto che la somma da versare alla Cassa delle ammende potesse essere ridotta a euro 1.000 in ragione della sopravvenuta rinuncia; è stata altresì disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La questione sostanziale sulla confisca (art. 240 c.p.) non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Usata per indicare che la sentenza di primo grado era stata emessa ai sensi dell'accordo ex art. 444 c.p.p. (applicazione della pena concordata), ovvero che la condanna di primo grado derivava da tale procedimento di patteggiamento.
Richiamata dal ricorrente in relazione alla confisca delle somme; tuttavia la Corte non è entrata nel merito dell'interpretazione/applicazione di questa norma perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.
Applicata per dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione in conseguenza della rinuncia all'appello depositata dal difensore munito di procura speciale; da ciò deriva la regola secondo cui la rinuncia, se non accompagnata da una causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, comporta la condanna alle spese e può determinare una riduzione simbolica della somma da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione validamente depositata (anche se sottoscritta dal difensore munito di procura speciale) determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito delle questioni proposte.
- Se la rinuncia non invoca una "causa sopravvenuta di carenza di interesse" non imputabile al ricorrente, il rinunciante è normalmente considerato soccombente e può essere condannato al pagamento delle spese processuali.
- Il giudice può comunque tenere conto della sopravvenuta rinuncia per mitigare o ridurre l'importo da versare alla Cassa delle ammende, ma mantiene la discrezionalità sul quantum delle riduzioni.
- Le questioni sostanziali sollevate nell'impugnazione (es. legittimità della confisca ai sensi di norme penali sostanziali) rimangono inesaminate se l'impugnazione viene dichiarata inammissibile per rinuncia; per ottenere un pronunciamento sul merito è necessario che l'impugnazione prosegua o che la causa sopravvenuta renda impossibile l'impugnazione senza colpa del ricorrente.
- Quando si valuta la possibilità di rinunciare a un'impugnazione è opportuno valutare preventivamente gli effetti economici (condanna alle spese, eventuale pagamento alla Cassa delle ammende) e verificare se sussistano motivi per invocare una causa sopravvenuta di impossibilità o mancanza di interesse non imputabile al ricorrente.
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