Cassazione Penale, Ordinanza n. 18016/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato in primo grado e poi, in appello, destinatario di una rideterminazione della pena in esito a richiesta ex art. 599-bis c.p.p. La Corte d'appello di Bologna ha ridotto la pena a nove anni di reclusione ed euro 32.000 di multa, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna che aveva inflitto anni undici e mesi quattro di reclusione ed euro 70.000 di multa per detenzione a fini di spaccio di ingenti quantitativi di cocaina e hashish, in relazione agli artt. 73, comma 1, e 73, comma 4, nonché 80, comma 2, del d.P.R. 309/1990. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) nullità del procedimento per asserita tardività della citazione a giudizio direttissimo rispetto al termine di 30 giorni dall'arresto e per la prosecuzione di attività investigative dopo l'emissione del decreto di citazione, con conseguente lesione del diritto di difesa; 2) erronea applicazione dell'aumento di pena per continuazione in relazione alla detenzione di hashish, sostenendo che si sarebbe trattato di un unico fatto di detenzione contestuale di sostanze diverse e quindi di pena unitaria; 3) omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocando la documentata condizione di assuntore cronico di stupefacenti e il richiamo agli artt. 62-bis e 89 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché, avendo la sentenza d'appello definito il giudizio ex art. 599-bis c.p.p. sulla base di un accordo limitato alla sola rideterminazione della pena, erano precluse in sede di legittimità doglianze sui motivi rinunciati e sulle questioni non riservate, salvo il caso di pena illegale, evenienza non ricorrente. Ha inoltre osservato che, comunque, le censure erano manifestamente infondate: la nullità del giudizio direttissimo è stata qualificata come relativa e quindi sanata dalla scelta di un rito alternativo; la contestazione sulla continuazione è stata ritenuta non decisiva alla luce della configurabilità di reati distinti per sostanze appartenenti a tabelle diverse; il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto sorretto da motivazione adeguata, fondata sulla gravità dei fatti, sulla capacità a delinquere e sull'assenza di elementi di effettivo distacco dal contesto criminale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'art. 616 c.p.p. e l'assenza di elementi che escludessero la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione d'appello, che aveva già ridotto la pena rispetto al primo grado, è quindi rimasta ferma, senza ulteriori modifiche sul merito della responsabilità e del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Il concordato in appello consente la definizione della causa sulla pena rideterminata; il ricorso per cassazione è limitato alle doglianze sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero, sul contenuto difforme della decisione e sulla pena illegale. Le questioni rinunciate non possono essere riproposte in sede di legittimità.
art. 178, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per dedurre una nullità del procedimento; la Corte ha ritenuto comunque la censura preclusa e, in ogni caso, infondata.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità; la Corte ha escluso la rilevanza della doglianza nel giudizio di legittimità successivo al concordato.
Invocato per sostenere la tardività della citazione a giudizio direttissimo; la Corte ha ricordato che la nullità è relativa e sanata dalla successiva opzione processuale.
Richiamato nel motivo sulla ritualità del giudizio direttissimo; la censura è stata ritenuta preclusa e infondata.
Richiamato nel motivo sulla citazione a giudizio direttissimo; nessuna specifica applicazione autonoma emerge oltre il rigetto della doglianza.
La Corte richiama il principio per cui, nel concordato ex art. 599-bis c.p.p., non è consentito dolersi della mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se la questione è coperta dall'accordo.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice per la detenzione a fini di spaccio di cocaina, oggetto della condanna confermata nel quadro del concordato di appello.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata per la detenzione a fini di spaccio di hashish, oggetto della condanna confermata.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
Aggravante contestata e applicata in relazione alle condotte di detenzione ai fini di spaccio di rilevanti quantitativi di stupefacenti.
Richiamato dal ricorrente per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ribadito l'ampia discrezionalità del giudice di merito e la sindacabilità solo per motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
Invocato dal ricorrente per valorizzare la condizione di assuntore cronico di stupefacenti; la Corte non ha ravvisato elementi idonei a imporre una diversa valutazione.
Base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Richiamato in giurisprudenza comparata dalla Corte per affermare la continuità del principio di preclusione delle questioni rinunciate anche nell'attuale concordato ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi attinenti alla formazione del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto all'accordo e alla eventuale illegalità della pena; restano precluse le doglianze su motivi rinunciati e sulle questioni coperte dall'accordo.
- La rinuncia ai motivi di appello nell'ambito del concordato determina il giudicato parziale sulle questioni oggetto di rinuncia e impedisce di riproporle in sede di legittimità, anche quando si tratti di questioni rilevabili d'ufficio, salvo il caso di pena illegale.
- La citazione a giudizio direttissimo tardiva integra una nullità relativa che può essere sanata dalla successiva scelta di un rito alternativo, con conseguente irrilevanza della doglianza se il vizio non è stato tempestivamente e utilmente coltivato nei modi previsti.
- In tema di stupefacenti, quando la condotta riguarda sostanze appartenenti a tabelle diverse, possono configurarsi reati distinti, con possibili ricadute sul concorso materiale, formale o sulla continuazione e conseguenze differenziate sul trattamento sanzionatorio.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo in presenza di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria; il giudice di merito conserva ampia discrezionalità nella ponderazione di gravità del fatto, capacità a delinquere e elementi favorevoli o sfavorevoli all'imputato.
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