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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07660/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano in Cassazione la sentenza d'appello che li aveva ritenuti colpevoli, in relazione agli artt. 81 cpv. e 640-bis c.p., di aver stipulato una fittizia donazione dell'azienda agricola in favore di Clizia per farla risultare "giovane imprenditrice agricola" e così accedere a contributi regionali; le censure riguardavano la mancata sussistenza di artifizi e raggiri (sostenendo una legittima pianificazione familiare), la valutazione tecnica circa la qualifica di "imprenditore attivo", la legittimità e misura della confisca, la qualificazione giuridica del fatto (eventuale applicazione dell'art. 316-ter c.p.), vizi di motivazione sulla pena e sulle circostanze attenuanti e rilievi sulle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha rigettato le doglianze, ritenendo manifestamente infondate le censure di merito. Ha confermato i punti essenziali delle decisioni di merito: sussistenza del carattere fittizio della donazione e delle false attestazioni/qualifiche di Clizia (che non risultava svolgere attività agricola, essendo domiciliata a Londra e svolgendo altra professione), ricorrenza degli artifizi e raggiri utili ad ottenere i contributi per i giovani imprenditori agricoli, legittimità della confisca dell'intero importo indebitamente percepito (euro 341.578,33) e correttezza della determinazione della pena da parte dei giudici di merito. Ha altresì confermato che, ove il sistema di erogazione richieda controlli complessi, l'ente erogatore può essere indotto in errore e la mancanza di controlli non rende esclusa la fattispecie di truffa aggravata (640-bis). La pronuncia di merito già aveva dichiarato estinta per prescrizione la parte relativa ai contributi 2016; per il residuo reato la pena rideterminata in sede d'appello era di 2 anni e 10 mesi di reclusione e la confisca di euro 341.578,33.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    Applicato per configurare la truffa aggravata finalizzata all'ottenimento di erogazioni pubbliche mediante artifici e raggiri: la stipula fittizia della donazione e la falsa qualifica di 'giovane imprenditrice agricola' costituiscono gli artifizi rilevanti.

  • art. 316-ter cod. pen.

    Censurata dai ricorrenti come possibile qualificazione alternativa, la Corte afferma che non è applicabile quando l'ottenimento dei contributi implica controlli complessi da parte dell'ente pagatore e la fattispecie rilevante rimane la truffa aggravata (640-bis).

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione ai vizi formali della confisca; la Corte ritiene infondato il rilievo e conferma la legittimità della confisca dell'ingente profitto illecito in base all'imputazione e alla normativa europea richiamata.

  • Regolamento UE n. 1307/2013 (art. 9)

    Definisce la nozione di 'agricoltore in attività' e i criteri per considerare l'attività agricola non insignificante; la Corte ha ritenuto che Clizia non soddisfacesse tali requisiti (assenza di pratiche colturali, domicilio all'estero e attività professionale diversa).

  • Regolamento UE n. 1306/2013 (art. 60)

    Prevede la perdita integrale dei contributi per chi abbia creato artificiosamente le condizioni per ottenerli con allegazioni non corrispondenti al vero; la Corte lo utilizza per giustificare la confisca dell'intero ammontare percepito.

  • Decreto del Ministero delle Politiche Agricole n. 6513 del 2014 (art. 2)

    Precisa cosa sia 'attività agricola minima' (almeno una pratica colturale annuale); la Corte lo usa per valutare che non sussistesse tale attività riferibile a Clizia.

  • art. 81 cpv. cod. pen.

    Riferimento alla continuazione, applicata nella determinazione della pena complessiva per i diversi episodi di percezione indebita.

Massime di principio

  • La mera intestazione formale di un'azienda a un soggetto non prova la sussistenza di attività agricola: per la qualificazione come 'imprenditore attivo' occorrono prove verificabili di attività agricola non insignificante (art. 9 Reg. UE 1307/2013 e decreto ministeriale).
  • La stipula di atti fittizi finalizzati a creare condizioni per l'accesso a sovvenzioni pubbliche integra artifizi e raggiri rilevanti ai fini dell'art. 640-bis c.p.; è rilevante anche la simulazione della qualifica personale (es. 'giovane imprenditore agricolo').
  • La responsabilità penale per truffa aggravata nei confronti di enti erogatori può sussistere anche se l'ente non ha effettuato controlli efficaci: la frode è valutata rispetto al sistema di erogazione e agli strumenti di tutela disponibili all'ente.
  • La confisca può essere commisurata all'intero ammontare dei contributi indebitamente percepiti, anche in presenza di questioni su quali somme sarebbero spettate ad altri, se l'intero iter è stato inquinato dall'artificio fraudolento (richiamo all'art. 60 Reg. 1306/2013).
  • In cassazione i rilievi che attaccano valutazioni di fatto e la valutazione critica della prova svolta dai giudici di merito sono spesso dichiarati inammissibili se manifestamente infondati: la Corte di legittimità non è sede di riconsiderazione libera delle prove.
  • Le contestazioni sulla quantificazione della pena e sul mancato riconoscimento di attenuanti generiche trovano limitata accoglienza se i giudici di merito hanno motivato la gravità dei fatti e l'assenza di elementi positivi a favore degli imputati.

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