Cassazione Penale, Sentenza n. 07660/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano in Cassazione la sentenza d'appello che li aveva ritenuti colpevoli, in relazione agli artt. 81 cpv. e 640-bis c.p., di aver stipulato una fittizia donazione dell'azienda agricola in favore di Clizia per farla risultare "giovane imprenditrice agricola" e così accedere a contributi regionali; le censure riguardavano la mancata sussistenza di artifizi e raggiri (sostenendo una legittima pianificazione familiare), la valutazione tecnica circa la qualifica di "imprenditore attivo", la legittimità e misura della confisca, la qualificazione giuridica del fatto (eventuale applicazione dell'art. 316-ter c.p.), vizi di motivazione sulla pena e sulle circostanze attenuanti e rilievi sulle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha rigettato le doglianze, ritenendo manifestamente infondate le censure di merito. Ha confermato i punti essenziali delle decisioni di merito: sussistenza del carattere fittizio della donazione e delle false attestazioni/qualifiche di Clizia (che non risultava svolgere attività agricola, essendo domiciliata a Londra e svolgendo altra professione), ricorrenza degli artifizi e raggiri utili ad ottenere i contributi per i giovani imprenditori agricoli, legittimità della confisca dell'intero importo indebitamente percepito (euro 341.578,33) e correttezza della determinazione della pena da parte dei giudici di merito. Ha altresì confermato che, ove il sistema di erogazione richieda controlli complessi, l'ente erogatore può essere indotto in errore e la mancanza di controlli non rende esclusa la fattispecie di truffa aggravata (640-bis). La pronuncia di merito già aveva dichiarato estinta per prescrizione la parte relativa ai contributi 2016; per il residuo reato la pena rideterminata in sede d'appello era di 2 anni e 10 mesi di reclusione e la confisca di euro 341.578,33.
Norme richiamate
Applicato per configurare la truffa aggravata finalizzata all'ottenimento di erogazioni pubbliche mediante artifici e raggiri: la stipula fittizia della donazione e la falsa qualifica di 'giovane imprenditrice agricola' costituiscono gli artifizi rilevanti.
Censurata dai ricorrenti come possibile qualificazione alternativa, la Corte afferma che non è applicabile quando l'ottenimento dei contributi implica controlli complessi da parte dell'ente pagatore e la fattispecie rilevante rimane la truffa aggravata (640-bis).
Richiamato dalla difesa in relazione ai vizi formali della confisca; la Corte ritiene infondato il rilievo e conferma la legittimità della confisca dell'ingente profitto illecito in base all'imputazione e alla normativa europea richiamata.
Regolamento UE n. 1307/2013 (art. 9)
Definisce la nozione di 'agricoltore in attività' e i criteri per considerare l'attività agricola non insignificante; la Corte ha ritenuto che Clizia non soddisfacesse tali requisiti (assenza di pratiche colturali, domicilio all'estero e attività professionale diversa).
Regolamento UE n. 1306/2013 (art. 60)
Prevede la perdita integrale dei contributi per chi abbia creato artificiosamente le condizioni per ottenerli con allegazioni non corrispondenti al vero; la Corte lo utilizza per giustificare la confisca dell'intero ammontare percepito.
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole n. 6513 del 2014 (art. 2)
Precisa cosa sia 'attività agricola minima' (almeno una pratica colturale annuale); la Corte lo usa per valutare che non sussistesse tale attività riferibile a Clizia.
Riferimento alla continuazione, applicata nella determinazione della pena complessiva per i diversi episodi di percezione indebita.
Massime di principio
- La mera intestazione formale di un'azienda a un soggetto non prova la sussistenza di attività agricola: per la qualificazione come 'imprenditore attivo' occorrono prove verificabili di attività agricola non insignificante (art. 9 Reg. UE 1307/2013 e decreto ministeriale).
- La stipula di atti fittizi finalizzati a creare condizioni per l'accesso a sovvenzioni pubbliche integra artifizi e raggiri rilevanti ai fini dell'art. 640-bis c.p.; è rilevante anche la simulazione della qualifica personale (es. 'giovane imprenditore agricolo').
- La responsabilità penale per truffa aggravata nei confronti di enti erogatori può sussistere anche se l'ente non ha effettuato controlli efficaci: la frode è valutata rispetto al sistema di erogazione e agli strumenti di tutela disponibili all'ente.
- La confisca può essere commisurata all'intero ammontare dei contributi indebitamente percepiti, anche in presenza di questioni su quali somme sarebbero spettate ad altri, se l'intero iter è stato inquinato dall'artificio fraudolento (richiamo all'art. 60 Reg. 1306/2013).
- In cassazione i rilievi che attaccano valutazioni di fatto e la valutazione critica della prova svolta dai giudici di merito sono spesso dichiarati inammissibili se manifestamente infondati: la Corte di legittimità non è sede di riconsiderazione libera delle prove.
- Le contestazioni sulla quantificazione della pena e sul mancato riconoscimento di attenuanti generiche trovano limitata accoglienza se i giudici di merito hanno motivato la gravità dei fatti e l'assenza di elementi positivi a favore degli imputati.
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