Cassazione Penale, Ordinanza n. 17837/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nel ricorso ha dedotto che il giudice avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità sui criteri di identificazione dell'unicità del disegno criminoso, che nel caso sarebbe stata ravvisabile per l'omogeneità delle condotte, per la parziale unificazione già operata ai sensi dell'art. 81 c.p. e per la documentata ludopatia. La decisione di legittimità richiama i principi consolidati sulla necessità di una verifica rigorosa dell'originaria programmazione dei reati successivi e osserva che il giudice dell'esecuzione aveva motivato in modo congruo escludendo l'unicità del disegno criminoso sulla base di diverse modalità esecutive, diversità degli associati, diverso oggetto dei sodalizi, nonché della distanza temporale e geografica dei fatti; ha inoltre ritenuto irrilevante, in concreto, la ludopatia, ricondotta a una generica tendenza a delinquere.
Norme richiamate
norma invocata per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati separatamente giudicati
richiamato dal ricorrente per sostenere una parziale unificazione dei reati e l'esistenza di un medesimo disegno criminoso
richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata in relazione alla condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica rigorosa e approfondita dell'esistenza di un unico disegno criminoso originario, dovendo risultare che i reati successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali già al momento del primo fatto.
- L'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale e il bene giuridico offeso sono meri indici sintomatici, ma non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
- Quando i reati sono commessi a distanza temporale apprezzabile, può presumersi l'assenza di una preventiva progettazione unitaria, salvo prova contraria fornita dall'interessato.
- La valutazione degli elementi sintomatici dell'unicità o pluralità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, priva di illogicità o travisamenti di fatto.
- Una patologia o condizione personale del condannato, quale la ludopatia, non impone di per sé il riconoscimento della continuazione se il giudice di merito la ritiene, con motivazione non illogica, espressiva al più di una generica tendenza a delinquere e non di un programma criminoso unitario.
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