Cassazione Penale, Sentenza n. 2904/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che confermava la condanna per lesioni personali (art. 582 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) nullità della notifica del decreto di citazione per la data dell'8.11.2022 per mancata rituale notifica al nuovo difensore di fiducia (avv. Roberto Mazza) e contestuale elezione di domicilio; 2) omissione dell'indicazione della sezione della Corte nel decreto di citazione; 3) mancata acquisizione di una prova decisiva (escussione della teste Laura Monticolo) richiesta dalla difesa e rinunciata dalla parte civile senza consenso della difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo: 1) la modifica/elezione di domicilio intervenuta dopo il deposito dell'atto non incide sulla validità della notificazione del decreto già depositato (il procedimento di notificazione inizia con l'adozione dell'atto), quindi la notifica effettuata il 19/10/2022 è risultata regolare; 2) l'omessa o errata indicazione della sezione non configura nullità quando non abbia potuto trarre in inganno le parti (qui la Corte aveva ormai una sola sezione penale e il difensore era presente in udienza); 3) il diniego di rinnovazione dell'istruttoria in appello è sindacabile in Cassazione solo se emergono lacune o manifeste illogicità decisivi nel motivo di impugnazione, elementi che qui non sono stati mostrati. Tuttavia la sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio: alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 2, comma 1, lett. b) le lesioni personali con prognosi superiore a 20 e non eccedente 40 giorni rientrano nella competenza del giudice di pace, con la conseguenza che non è ammessa la pena detentiva; essendo la lesione valutata in 30 giorni la pena inflitta (reclusione) è risultata illegale. Pertanto la Corte ha annullato il profilo sanzionatorio e ha rinviato per nuovo esame alla Corte d'Appello di Venezia. È stata rigettata l'eccezione di estinzione per prescrizione; per la responsabilità civile la condanna alla rifusione delle spese della parte civile (euro 3.610,00) è stata confermata.
Norme richiamate
Norma che incrimina le lesioni personali; il reato ascritto all'imputato è stato ritenuto sussistente dalla Corte territoriale e confermato in gran parte dalla Cassazione.
L'elezione di domicilio permane fino a revoca espressa e rileva per le notificazioni effettuate dopo il deposito dell'atto; una nuova elezione intervenuta dopo il deposito non retroagisce ai fini della notifica già disposta.
Le ipotesi che determinano nullità formali sono tassative; l'errata indicazione della sezione non rientra tra le cause di nullità automatiche salvo che abbia arrecato pregiudizio difensivo effettivo.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; il diniego è sindacabile in Cassazione solo se nella motivazione della decisione impugnata emergono lacune o illogicità decisive.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Limiti della censura in Cassazione sulla mancata assunzione di prove in appello: occorrono lacune o manifesta illogicità nel ragionamento decisorio per consentire la statuizione favorevole al ricorrente.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 2, comma 1, lett. b)
Ha reso procedibile a querela il delitto di lesioni personali di durata superiore a 20 e non eccedente 40 giorni; la disposizione comporta che tali fatti rientrino nella competenza per materia del giudice di pace e, conseguentemente, esclude l'applicazione della pena detentiva inflitta da altro giudice.
art. 4, comma 1, lett. a)
Norma che disciplina la competenza per materia del giudice di pace; va interpretata in senso estensivo per includervi i reati divenuti procedibili a querela per effetto del d.lgs. n. 150/2022.
Massime di principio
- Una elezione o modifica di domicilio comunicata dopo il deposito dell'atto da notificare non invalida la notifica: rileva lo stato di elezione/domicilio al momento dell'adozione dell'atto.
- L'omessa o errata indicazione della sezione giudicante nel decreto di citazione non determina automaticamente la nullità se non ha potuto trarre in inganno la parte o arrecare pregiudizio concreto alla difesa.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello può essere censurata in Cassazione solo mostrando specifiche lacune o manifeste illogicità nel ragionamento motivazionale che avrebbero potuto essere eliminate con l'assunzione della prova.
- Le modifiche legislative che spostano la competenza per materia (es. d.lgs. n.150/2022 per le lesioni fino a 40 giorni) producono effetti anche se il fatto è anteriore all'entrata in vigore: se il reato è ora di competenza del giudice di pace non è ammessa pena detentiva inflitta da altro giudice.
- Le eccezioni di prescrizione e di estinzione vanno valutate considerando eventuali sospensioni del decorso; la mera asserzione non è sufficiente senza il calcolo temporale e la prova degli eventi che ne determinano la sospensione.
Testo integrale
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